Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GUALDO TADINO il DATA_NASCITA BINA] COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da: COGNOME NOME e COGNOME.
Rilevato, quanto al primo imputato, che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 1. Violazione degli artt. 606 lett. e) e 125, comma 3, c.p.p. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione – risultante dal testo del provvedimento impugnato – non avendo il giudice a quo, nella struttura interna dell’apparato decisorio, enunciato in modo analitico e conformemente all’art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p. (in linea, peraltro, con l’art. 111 cost.), le ragi per le quali non si sono ritenuti attendibili i rilievi critici nell’atto di appel particolare riguardo al mancato apprezzamento della testimonianza di COGNOME NOME; 2. Errata applicazione dell’art. 62-bis c.p., violazione dell’art. 606 lett. e e 125, comma 3, c.p.p. per difetto assoluto di motivazione sulle ragioni determinanti il diniego del beneficio nei termini devoluti alla Corte territorial attraverso autonome e specifiche censure contenute nei motivi di gravame; 3. Errata applicazione dell’art. 132 c.p., violazione degli art. 606 lett. e) e 125 comma 3, c.p.p. per difetto assoluto di motivazione in ordine alle ragioni per cui si sia determinata la pena base in misura superiore al minimo edittale su livelli di particolare rigore punitivo.
Rilevato, quanto al secondo imputato, che la difesa ha articolato il seguente unico motivo di ricorso: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 53 192 c.p. laddove la Corte ha ritenuto di non poter emettere sentenza di assoluzione nei riguardi dell’imputato; carenza e/o manifesta illogicità della motivazione
Considerato che le deduzioni sviluppate dai difensori nei ricorsi in tema di responsabilità degli imputati (motivo primo di COGNOME, motivo unico di COGNOME), dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto agli ulteriori motivi di ricorso prospettati da COGNOME in tema di trattamento sanzionatorio, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto – in relazione a quantitativi affatto trascurabili di cocaina illecitamente detenuta e commerciata dall’imputato – e l’assenza di positivi elementi di valutazione.
Rilevato che la giustificazione offerta è rispettosa dei criteri stabiliti in se dì legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato”).
Considerato, quanto alla entità della pena irrogata, che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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