Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36267 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che con i primi due motivi di ricorso, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione in relazion all’affermata responsabilità per il reato di rapina ascrittogli, il ricorrente in non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma ha invocato una diversa e nuova valutazione delle prove, attivit esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità;
che, dunque, i suddetti motivi così formulati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudi merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicita ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-9);
rilevato che anche il terzo motivo, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta caratterizzato da genericità, per indeterminatezza, perché pri dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in qua fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propr sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto della pena minima prevista per la rapina in contestazione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 2 Luglio 2024
Il Consigliere Estensor D E POSITATA
Il Presidente