Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36246 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME) NOME nato a KOMAN – SHKODER( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, considerato che i primi due motivi di ricorso che lamentano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto ricettazione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendo ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si ved particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
osservato che ad analoghe conclusioni è possibile pervenire rispetto al terzo motivo del ricorso in esame, con il quale si lamenta l’attribuzione di responsabil in violazione alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio; in particolare si tr di un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito mere doglianze in punto di fatto;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il princip affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda i considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle part rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti de o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
I Presidente