Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità, confermando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile per chi cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove in ultima istanza. Il caso in esame riguarda una condanna per trasporto di sostanze stupefacenti e offre spunti fondamentali per comprendere il funzionamento del nostro sistema giudiziario.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’Appello di Bari per il trasporto di una notevole quantità di sostanza stupefacente a bordo della sua autovettura. Nel suo ricorso per Cassazione, l’imputato ha tentato di smontare la decisione dei giudici di merito, criticando il modo in cui le prove erano state valutate. In particolare, sosteneva una versione dei fatti, concordata con i coimputati, che mirava a scagionarlo completamente. Inoltre, contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento dell’uso personale della sostanza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le censure mosse dal ricorrente non riguardavano vizi di legge o difetti logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si concentravano esclusivamente sulla ricostruzione dei fatti e sull’apprezzamento del materiale probatorio. Si tratta di attività che, per legge, sono di competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e che non possono essere oggetto di una nuova analisi in sede di legittimità.
Le Motivazioni: la natura del ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato che la motivazione della Corte d’Appello era congrua, adeguata e priva di vizi logici. I giudici di secondo grado avevano correttamente basato la loro decisione su massime di esperienza condivisibili, valorizzando elementi concreti come le modalità di trasporto della sostanza e l’elevato quantitativo, per ritenere inattendibile la versione difensiva. Secondo la Cassazione, le critiche del ricorrente non denunciavano un reale travisamento della prova, ma si limitavano a proporre una “lettura alternativa” del materiale probatorio, con l’obiettivo di sollecitare un nuovo giudizio sul fatto, cosa preclusa in questa sede.
Anche i motivi relativi all’uso personale e alle attenuanti generiche sono stati giudicati aspecifici. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano negato tali benefici in considerazione del dato ponderale elevato, delle modalità del trasporto e della rilevanza dei precedenti penali dell’imputato.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si può rifare il processo. Il suo ruolo è quello di “guardiano della legge”, assicurando che il diritto sia stato applicato correttamente e che le sentenze siano motivate in modo logico e coerente. Qualsiasi tentativo di utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove è destinato a fallire, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure del ricorrente riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività che sono di competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere riesaminate nel giudizio di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per confermare la condanna?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulle modalità specifiche del trasporto della sostanza stupefacente, sull’elevato quantitativo della stessa e sui precedenti penali dell’imputato, ritenendo questi elementi sufficienti a smentire la versione difensiva e a confermare la colpevolezza.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43002 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43002 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fat nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferen espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio in particolare valorizzando le modalità del trasporto di sostanza stupefacente a bordo dell’autovettura condotta dall’imputato per escludere l’attendibilità della versione concordata tra i due coimputati di ten indenne il NOME, mentre i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare u diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso u diversa lettura del materiale probatorio;
ritenuto che anche i motivi sull’uso personale e le circostanze attenuant generiche sono aspecifici rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appell in considerazione del dato ponderale elevato, delle modalità del trasporto e dell rilevanza riconosciuta ai precedenti penali;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024
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