Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile? Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per discutere i fatti del processo. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando si concentra su aspetti di merito, anziché su questioni di legittimità. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i confini del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la condanna di un imputato per il reato previsto dall’articolo 361 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due principali argomenti: contestava il giudizio di responsabilità e riteneva la pena eccessiva, lamentando inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e le valutazioni che avevano portato alla sua condanna, sperando in un esito diverso. Tuttavia, come vedremo, questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rapidamente liquidato le argomentazioni del ricorrente, definendole ‘mere doglianze in punto di fatto’. Questo termine tecnico indica che le critiche sollevate non riguardavano errori nell’applicazione della legge (vizi di legittimità), ma un disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’; il suo compito non è stabilire ‘come sono andate le cose’, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Le contestazioni sulla valutazione della pretestuosità di una denuncia o sulla richiesta di rinnovare l’istruttoria in appello, se già adeguatamente motivate, non possono essere riproposte in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nell’ordinanza, la Suprema Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata presentava una motivazione completa e priva di illogicità. I giudici d’appello avevano esaminato e risposto in modo adeguato alle deduzioni difensive, sia per quanto riguarda la colpevolezza dell’imputato sia per la determinazione della pena.
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: i motivi di ricorso che si limitano a criticare l’eccessività della pena o la mancata concessione delle attenuanti generiche sono parimenti inammissibili se la sentenza impugnata ha fornito una motivazione sufficiente e non illogica, confrontandosi con gli argomenti della difesa. Poiché nel caso di specie la motivazione era ritenuta solida, non c’era spazio per un intervento della Cassazione.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza il ruolo e i limiti della Corte di Cassazione come giudice di legittimità. Sottolinea che un ricorso, per avere una speranza di essere accolto, deve concentrarsi su specifici errori di diritto o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza, non su una semplice rilettura dei fatti. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la strategia difensiva in Cassazione deve essere attentamente calibrata su questioni puramente giuridiche, evitando di riproporre argomenti di merito già vagliati nei gradi precedenti. In caso contrario, il rischio è non solo di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di incorrere in ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano costituiti da ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero contestazioni sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti, che non rientrano nella competenza della Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Quali erano i principali motivi di ricorso dell’imputato?
L’imputato contestava il giudizio di responsabilità a suo carico per il reato previsto dall’art. 361 del codice penale. Inoltre, lamentava l’eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPERATI NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge i sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto riguardo al giudizio di responsabilità a carico dell’imputato per il reato di cui all’art. 361 cod. pen e manifestamente infondati avuto riguardo alla comple motivazione (pag. 7) della sentenza impugnata sulla pretestuosità del denuncia sporta nonché alle ragioni che, in carenza di illogicità della sent impugnata, hanno determiNOME il rigetto della richiesta di rinnovazio istruttoria in appello;
i motivi di ricorso sulla eccessività della pena e omessa applicazione de circostanze attenuanti generiche sono parimenti indeducibili al confronto del sufficiente e non illogica motivazione posta a fondamento delle statuzioni punto che si sono adeguatamente confrontate con le deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigliere relTre
Il Preside e