Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di merito. Attraverso l’analisi di un caso di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, viene definito il perimetro di un ricorso inammissibile, ovvero quando le argomentazioni proposte non possono essere esaminate perché si concentrano sui fatti anziché su errori di diritto.
La Vicenda Processuale
Un individuo, condannato in appello per i reati previsti dagli articoli 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 341-bis (Oltraggio a un pubblico ufficiale) del codice penale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. I motivi del ricorso si basavano su una critica all’interpretazione delle prove raccolte, in particolare le dichiarazioni dei verbalizzanti, contestando l’idoneità della minaccia e il collegamento tra la condotta dell’imputato e l’attività istituzionale svolta dai pubblici ufficiali.
Analisi di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, etichettandole come “mere doglianze in punto di fatto”. Questo significa che l’imputato non ha evidenziato un errore nell’applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma ha semplicemente proposto una valutazione alternativa delle prove, sperando in un esito diverso. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità. Il compito della Cassazione, infatti, è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di ricostruire nuovamente i fatti come farebbe un giudice di primo o secondo grado.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Anche la richiesta di applicare l’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stata respinta con motivazioni simili. La difesa sosteneva la modesta gravità del fatto basandosi sulla non abitualità del comportamento dell’imputato. La Corte ha ritenuto questa argomentazione un tentativo, anch’esso inammissibile, di sollecitare una rivalutazione del merito della vicenda. I giudici di appello avevano già escluso tale ipotesi con motivazioni ritenute logiche e coerenti, incentrate sulle specifiche modalità della condotta. Allo stesso modo, è stato giudicato completo e logico il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
Le motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato che tutti i punti sollevati dal ricorrente – dalla valutazione delle dichiarazioni alla configurabilità della minaccia, fino alla pena e al diniego dei benefici – erano già stati oggetto di una puntuale analisi da parte dei giudici di merito. La sentenza impugnata aveva fornito una ricostruzione dei fatti e una valutazione giuridica in linea con i principi consolidati della giurisprudenza. Pertanto, il ricorso non presentava vizi di legittimità (come violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione), ma si limitava a contrapporre la propria interpretazione a quella, immune da censure, della Corte d’Appello. Questo approccio rende inevitabilmente un ricorso inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione riafferma con forza la funzione della Corte di Cassazione quale giudice della legge e non del fatto, inviando un messaggio chiaro: i ricorsi devono concentrarsi su specifiche questioni di diritto per avere una possibilità di essere accolti, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore istanza di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma contestavano la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione alternativa non consentita in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la gravità di un fatto per concedere la non punibilità?
No, sulla base di questa ordinanza, la Corte non può compiere una nuova valutazione della gravità del fatto se la decisione del giudice di merito di escludere la particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è basata su argomentazioni logiche e non manifestamente errate.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27879 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli art. 336 e 341-bis code pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un’alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volti a contestare l’idoneità della minaccia, il collegamento tra la condotta e l’attività istituzionale in cors nonché la presenza di più persone, punti della decisione della sentenza impugnata che, come i successivi, in materia di pena, sono stati oggetto di analisi sulla base di una puntuale ricostruzione in fatto e di valutazione in linea con i principi della giurisprudenza di legittimità.
Con argomentazioni ineccepibili e incentrate sull’esame della condotta dell’imputato, quale evincibile dalle descritte modalità del fatto, i giudici di appel hanno escluso la possibilità di ravvisare l’ipotesi di particolare tenuità di cui all’ar 131-bis cod. pen., conclusione, questa, tutt’altro che illogica e contestata con argomentazioni che, anch’esse, sollecitano una inammissibile rivalutazione in fatto di questa Corte poiché evocano la modesta gravità del fatto per la sola ragione della non abitualità del comportamento illecito.
Il richiamo ai precedenti denota la completezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata ai mi del diniego delle circostanze di cui all’art. 62 -bis cod. pen..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugho 2024
Il Consigliere estensore
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