Ricorso Inammissibile: I Limiti del Giudizio in Cassazione
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione, deve prestare la massima attenzione ai motivi che pone a fondamento del suo atto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia destinato al fallimento, ribadendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità. In questo articolo, analizzeremo il caso di una truffa assicurativa per comprendere perché l’impugnazione è stata respinta senza neppure entrare nel vivo delle questioni.
I Fatti alla Base del Processo
Il caso trae origine da una condanna per truffa emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo. Quest’ultimo, ritenendo ingiusta la sentenza, aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna. La vicenda ruotava attorno a una richiesta di indennizzo a una compagnia assicurativa, ritenuta fraudolenta dai giudici di merito.
I Motivi del Ricorso: Tardività della Querela e Vizi di Motivazione
L’imputato basava il suo ricorso principalmente su due argomenti:
1. La tardività della querela: Sosteneva che la compagnia assicurativa avesse presentato la querela oltre i termini di legge, rendendo l’azione penale improcedibile.
2. L’illogicità della motivazione: Contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuate dalla Corte d’Appello, proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali.
Entrambi i motivi, tuttavia, si sono scontrati con i principi fondamentali che regolano il giudizio in Cassazione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando in toto le argomentazioni della difesa. Per i giudici, il primo motivo era generico, in quanto non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva già chiarito che la piena consapevolezza della truffa da parte della compagnia assicurativa era maturata solo all’esito di una relazione ispettiva interna, e che rispetto a tale momento la querela era assolutamente tempestiva.
Il secondo motivo è stato giudicato ancora più palesemente inammissibile. La difesa chiedeva, di fatto, alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e di ricostruire diversamente i fatti. Questo è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e che è precluso alla Suprema Corte, il cui ruolo è quello di giudice della “legittimità”, non del “fatto”.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il suo compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, né di testare la tenuta logica della sentenza confrontandola con “modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”. L’unico controllo ammesso è quello sulla coerenza e assenza di vizi logici evidenti all’interno della motivazione stessa. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ampiamente e logicamente spiegato le ragioni del loro convincimento, evidenziando una serie di incongruenze nella dinamica del sinistro e nella richiesta di indennizzo che rivelavano la natura fraudolenta della condotta.
Di conseguenza, non potendo riesaminare i fatti e giudicando i motivi del ricorso non conformi ai canoni del giudizio di legittimità, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione. Una nota interessante riguarda la parte civile: la Corte ha rigettato la sua richiesta di rifusione delle spese legali, poiché le conclusioni presentate erano prive di motivazione e non hanno offerto un contributo processuale concreto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. È uno strumento tecnico volto a censurare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti della sentenza. Un ricorso inammissibile, perché generico o perché mira a una nuova valutazione dei fatti, comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e un’ulteriore sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse tesi difensive o a criticare la decisione in modo vago, senza individuare un preciso vizio di legge o di logica.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza, senza poter entrare in una nuova valutazione delle prove o dei fatti come accertati nei gradi precedenti.
Da quale momento decorre il termine per presentare una querela per truffa?
Il termine per presentare la querela decorre non necessariamente dal momento del fatto, ma dal giorno in cui la persona offesa ha avuto una conoscenza piena e certa del reato e del suo presunto autore. Nel caso specifico, questo momento è stato identificato con la conclusione della relazione ispettiva della compagnia assicurativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4120 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4120 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIETRADEFUSI il 16/08/1974
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela, è generico in quanto non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata (cfr. fgg. 6 e 7) nella parte in cui la Corte di appello ha specificato che la compagnia assicurativa aveva avuto piena contezza della truffa solo all’esito della relazione ispettiva, rispetto alla cui stesura la querela er tempestiva;
che il secondo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-10 della sentenza impugnata, che indicano tutta la serie di incongruenze nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nella richiesta di indennizzo rivelativa della truffa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
che devono essere rigettate le richieste della parte civile, che ha adottato e depositato conclusioni non motivate e, dunque, prive di un concreto contributo processuale rispetto a quanto dedotto in ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali della parte civile Società Cattolica di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t.. Così deciso, il 29/10/2024.