Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18661 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18661 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA COGNOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Benevento, in data 18.6.2021, aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 110, 56, 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 5), c.p., così riqualificata l’originaria imputazione elevata a loro carico.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione fondato su motivi a essi comuni, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito, di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati, anche con riferimento alla contestata dosimetria della pena, su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, in cui è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un’ operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex pfurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
Censure che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reitera2:ione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di
ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/201.9, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.