Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 14829 del 2024, offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Questo principio è fondamentale per comprendere il funzionamento del nostro sistema giudiziario.
Il caso analizzato riguarda un imputato che ha tentato di rimettere in discussione la valutazione delle prove e la congruità della pena decise dalla Corte d’Appello, scontrandosi con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Trieste. L’imputato, nel corso delle indagini preliminari, aveva reso dichiarazioni precise alla polizia giudiziaria. Successivamente, chiamato a testimoniare, non solo aveva smentito quanto precedentemente dichiarato, ma era arrivato a disconoscere la propria firma sui verbali. Solo in un secondo momento aveva formulato delle ammissioni parziali.
La Corte d’Appello, basandosi su un quadro probatorio complesso che includeva anche altri elementi, aveva ritenuto attendibili le prime dichiarazioni e aveva condannato l’imputato, escludendo l’ipotesi di un errore o di un’incomprensione. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolato su due motivi principali.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. L’analisi dei motivi di rigetto è essenziale per comprendere la funzione del giudizio di Cassazione.
Il Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il primo motivo del ricorso mirava a contestare la valutazione delle prove effettuata dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di sostituire il proprio apprezzamento dei fatti a quello del giudice di merito. La Corte ha respinto questa richiesta, sottolineando che il ricorso riproponeva deduzioni già esaminate e correttamente argomentate in appello.
Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione non illogica delle sue conclusioni, basata sulla precisione delle dichiarazioni iniziali e sulla pervicacia della successiva ritrattazione, non vi erano i presupposti per un annullamento.
Il Secondo Motivo: La Congruità della Pena
Con il secondo motivo, il ricorrente contestava il trattamento sanzionatorio, chiedendo una pena più mite. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione fornita dalla Corte d’Appello sulla quantificazione della pena, peraltro prossima al minimo edittale, è stata ritenuta idonea e sufficiente.
Inoltre, la Corte ha evidenziato come la questione delle attenuanti generiche non fosse stata sollevata come motivo di appello e, pertanto, non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità. Questo ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può ampliare l’oggetto della discussione processuale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono radicate nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non stabilire se un imputato sia colpevole o innocente attraverso un nuovo esame dei fatti. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi di legge o difetti di motivazione così gravi da renderla illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. La decisione della Corte d’Appello, sebbene contestata dal ricorrente, era fondata su un percorso argomentativo coerente e plausibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso in Cassazione efficace non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove o della congruità della pena, senza dimostrare una manifesta illogicità del ragionamento del giudice precedente, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti (giudizio di merito), un’attività che esula dalle sue competenze di giudice di legittimità. La Corte può solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non riesaminare il caso.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena inflitta?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, illogica o contraddittoria. Non è sufficiente sostenere che la pena sia troppo alta. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e la pena era già prossima al minimo.
Cosa succede quando un ricorso penale viene giudicato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata dal difensore,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso ripropone deduzioni già formulate ed esaminate con corretti argomenti dalla Corte ed è comunque volto a sollecitare un diverso approccio valutativo inerente al merito e precluso in questa sede, a fronte di quanto rilevato nella sentenza impugnata, nella quale si è dato conto della precisione delle originarie dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria e della pervicacia con cui il predetto aveva poi in sede testimoniale smentito quanto dichiarato, disconoscendo addirittura la propria firma, salvo poi formulare parziali ammissioni, in un complessivo quadro nel quale il fatto emergeva anche da altri elementi, ciò che ha indotto non illogicamente la Corte ad escludere la possibilità di un errore o di un’incomprensione incentrata sulla considerazione del c.d. vero soggettivo;
Ritenuto che il secondo motivo non è consentito in quanto volto a prospettare un diverso esito valutativo inerente al merito con riguardo al trattamento sanzionatorio, sul quale la Corte ha fornito idonea motivazione, irrogando una pena prossima al minimo, essendo precluso in questa sede il tema delle attenuanti generiche, che non avevano formato oggetto di motivo di appello;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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