Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando il Merito non si Discute
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e dei motivi per cui un ricorso inammissibile viene respinto. Spesso si crede che la Cassazione rappresenti un ‘terzo grado’ di giudizio dove poter ridiscutere l’intero caso, ma la realtà è ben diversa. Questo provvedimento ci aiuta a capire quali sono i confini invalicabili per chi si rivolge al massimo organo della giustizia italiana.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso in Cassazione. Le sue doglianze non riguardavano un’errata applicazione di una norma di legge in senso stretto, ma si concentravano su aspetti che rientrano pienamente nella valutazione discrezionale dei giudici di merito. In particolare, il ricorrente contestava:
* La determinazione del trattamento punitivo, ossia l’entità della pena inflitta.
* Il riconoscimento della recidiva.
* La mancata concessione delle attenuanti generiche.
Questi elementi sono tipicamente decisi dai giudici di primo e secondo grado sulla base delle prove e delle circostanze emerse durante il processo.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 6929 del 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle richieste del ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella distinzione fondamentale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo giudice del fatto, ma il custode della corretta applicazione del diritto (ius constitutionis) e dell’uniforme interpretazione della legge (ius litigatoris).
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il ricorso inammissibile fosse tale perché le censure sollevate erano di puro merito. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella, già compiuta e ritenuta congrua, della Corte d’Appello. La Suprema Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione “sufficiente e non illogica” e aveva adeguatamente considerato le argomentazioni difensive. Quando una sentenza di merito è logicamente motivata e non viola palesemente la legge, il suo contenuto non è sindacabile in sede di legittimità. Le scelte sulla quantificazione della pena o sulla concessione delle attenuanti, se ben argomentate, sono insindacabili.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di questa dichiarazione di inammissibilità sono severe e automatiche, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un appello mascherato per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Deve basarsi su vizi specifici previsti dalla legge, come la violazione di norme giuridiche o la manifesta illogicità della motivazione. In assenza di tali vizi, il tentativo di ridiscutere il merito della causa si scontra inevitabilmente con una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il proponente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sollevati dal ricorrente (determinazione della pena, recidiva, negazione delle attenuanti generiche) riguardavano il merito della decisione e non violazioni di legge. Tali questioni non possono essere riesaminate in sede di legittimità se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
Qual è la differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità?
Il giudizio di merito (primo grado e appello) accerta i fatti e valuta le prove per decidere la controversia. Il giudizio di legittimità, proprio della Corte di Cassazione, non riesamina i fatti, ma si limita a controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in materia penale?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo riconoscimento della recidiva e alla negazione delle generiche quando, di contro / la sentenza impugnata, senza incorrere in violazioni di legge, risulta sorretta da sufficiente e non illo motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede ·
/ rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.