Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Questo concetto è fondamentale per comprendere i limiti dell’ultimo grado di giudizio nel sistema penale italiano. Spesso si crede che la Cassazione possa ‘rifare il processo’, ma la sua funzione è ben diversa: verificare la corretta applicazione della legge, non rivalutare le prove.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di illecita cessione di cocaina. La condanna si basava principalmente sulle osservazioni dirette degli agenti di Polizia Giudiziaria, che avevano assistito a un episodio di spaccio non fugace, ma protrattosi per alcuni minuti. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono cruciali per comprendere la decisione. I giudici hanno stabilito che le censure sollevate dal ricorrente non erano ammissibili nel giudizio di legittimità. In altre parole, l’imputato chiedeva alla Cassazione di fare qualcosa che non rientra nei suoi poteri: una nuova valutazione dei fatti.
La Corte ha specificato che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avevano già esaminato e valutato adeguatamente le prove, in particolare le testimonianze degli agenti. La loro motivazione è stata giudicata logica, coerente e priva di vizi giuridici. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente analizzato le prove.
Anche riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse stata congrua e logica. Essi avevano basato la loro scelta sul comportamento tenuto dall’imputato durante l’interrogatorio di garanzia, con un apprezzamento ponderato che il ricorso non era riuscito a scalfire con critiche generiche.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è un ‘giudice della legge’, non un ‘giudice del fatto’. Un ricorso ha speranza di essere accolto solo se denuncia vizi di legittimità, come un’errata interpretazione di una norma di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove, già compiuta nei primi due gradi di giudizio, porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché conteneva censure non consentite nel giudizio di legittimità, ovvero chiedeva una rivalutazione dei fatti e delle prove già adeguatamente esaminati dai giudici di merito con una motivazione logica e priva di vizi.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La Corte di Cassazione ha messo in dubbio la testimonianza degli agenti di polizia?
No, la Corte non ha riesaminato la testimonianza. Ha invece confermato che la valutazione sulla credibilità degli agenti, fatta dai giudici di merito, era motivata in modo logico e congruo, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perch contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.
I giudici di merito hanno logicamente ravvisato la responsabilità del prevenuto in ordine alla condotta di illecita cessione di cocaina oggetto d contestazione, alla luce di guanto direttamente osservato e narrato dagli agenti di P.S., ritenuto motivatamente attendibile, trattandosi di osservazione di un fatto non fugace ma protrattosi per alcuni minuti. Anche in relazione al diniego di attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. si riscontra congrua e logica spiegazione dei giudici territoriali, i quali hanno valutato il comportamento tenuto dall’imputato sede di interrogatorio di garanzia secondo un ponderato apprezzamento, in alcun modo smentito dalla generica censura proposta dal ricorrente.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Con ere estensore
Il Presidente