Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina il Merito
L’esito di un processo penale non sempre soddisfa le parti e il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una condanna. Tuttavia, non tutti i motivi di ricorso sono validi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di merito. Questo caso offre uno spunto prezioso per capire perché alcune richieste, come la riconsiderazione delle attenuanti, non possono essere accolte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la valutazione operata dai giudici di merito sul trattamento sanzionatorio, ha proposto ricorso per Cassazione. I suoi motivi si concentravano su due punti specifici: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. In sostanza, la difesa chiedeva alla Suprema Corte di rivalutare gli elementi che avrebbero potuto portare a una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le richieste del ricorrente. Il cuore della decisione risiede nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Questo perché, di fatto, non contestavano un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle circostanze del caso, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che i giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) avevano già esaminato adeguatamente le argomentazioni difensive. La loro decisione di non concedere le attenuanti generiche era stata giustificata in modo congruo e logico. Erano stati evidenziati aspetti significativi non solo relativi alla gravità del fatto, ma anche alla capacità a delinquere dell’imputato, applicando correttamente i criteri di valutazione stabiliti dall’art. 133 del codice penale.
Secondo la Cassazione, le argomentazioni del ricorrente non denunciavano una reale illogicità o incompletezza nel ragionamento dei giudici di merito, ma si limitavano a sollecitare una rivalutazione che esula dalle competenze della Corte. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stato dichiarato tale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con motivi non consentiti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato le prove e ricostruito i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Per chi intende presentare un ricorso, è fondamentale comprendere che non basta essere in disaccordo con la decisione; è necessario individuare specifici vizi di legge o di motivazione. Un ricorso basato unicamente sul tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con ulteriori conseguenze economiche per il proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non erano consentiti in sede di legittimità. Essi miravano a una rivalutazione del trattamento punitivo (come la concessione delle attenuanti), che costituisce un giudizio di merito precluso alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riconsiderare autonomamente la concessione delle attenuanti. Il suo ruolo è verificare se la decisione dei giudici di merito su tale punto sia stata motivata in modo logico e completo, senza illogicità o contraddizioni, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47444 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALBANO LAZIALE il 19/04/1984
avverso la sentenza del 31/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sasso Luigi; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., è inammissibile perché i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva non sono consentiti in sede di legittimità / pperché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno ritenuto congruo evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell’imputato, argomentazioni che non denotano alcuna illogicità e complete, con riguardo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consigliere relatore
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