Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Mal Posto
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo giudizio. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’analisi del caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. L’ordinanza n. 47163/2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come una strategia difensiva errata possa portare a una condanna per le spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Il Caso: Dalla Condanna per False Dichiarazioni alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Civitavecchia per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
2. Una contestazione sulla motivazione relativa all’applicazione della recidiva.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso inammissibile. La ragione è puramente procedurale e mette in luce un errore comune nelle impugnazioni.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il primo motivo, con cui si chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è stato giudicato inammissibile perché tendeva a una “rivalutazione delle prove e del fatto”. La Corte Suprema, in qualità di giudice di legittimità, non ha il potere di riesaminare le prove o di ricostruire la dinamica dei fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Tentare di ottenere un nuovo giudizio sul merito della vicenda è un’istanza preclusa in questa sede.
Secondo Motivo: La Manifesta Infondatezza
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato e corretto la decisione di applicare la recidiva, rendendo la doglianza del ricorrente “manifestamente infondata”.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha attivato le conseguenze previste dall’art. 616 del codice di procedura penale. L’ordinanza ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: un’impugnazione non può essere un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito. Un ricorso inammissibile rappresenta un esito sfavorevole che comporta costi aggiuntivi, a conferma della necessità di una strategia legale ponderata e consapevole dei limiti procedurali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo mirava a una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, mentre il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità. Il suo ruolo non è riesaminare i fatti del caso, ma verificare che le norme di diritto e di procedura siano state applicate correttamente dai giudici dei gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47163 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ( CUI 034NBOI ) nato il 13/04/1987
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 8 novembre 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’ar cod. pen. e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo del ricorso dell’imputato, diretto ad invoca l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è ad invocare una rivalutazione delle prove e del fatto preclusa a questa Corte legittimità;
che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine all’applicazione dell recidiva;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. pr pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024.