Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio sui Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni di merito già decise, il suo destino è segnato: sarà un ricorso inammissibile. Analizziamo questa decisione per capire i confini tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’appellante contestava la qualificazione giuridica della propria condotta, che era stata inquadrata nel reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. Sostanzialmente, il ricorrente non era d’accordo con la valutazione che i giudici di secondo grado avevano dato ai fatti e al suo comportamento, e ha cercato di ottenere una diversa interpretazione dalla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano validi per un giudizio di legittimità. Essi, infatti, non denunciavano un errore di diritto o un vizio di motivazione nei termini consentiti, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti, cosa che esula completamente dai poteri della Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno spiegato in modo chiaro e netto perché il ricorso non poteva essere accolto. I punti chiave sono i seguenti:
1. Mera Riproposizione: Il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime questioni e argomentazioni difensive già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Non sono stati introdotti nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata.
2. Confini del Giudizio di Legittimità: La Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di fungere da “terzo giudice del fatto”. Non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) su come si sono svolti gli eventi o sull’interpretazione delle prove. Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
3. Correttezza della Motivazione Appellata: La Corte ha riscontrato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione adeguata e giuridicamente corretta, sia nella ricostruzione dei fatti sia nella spiegazione del criterio utilizzato per distinguere tra diverse figure di reato e per confermare la qualificazione della condotta come truffa.
Di conseguenza, poiché il ricorso tentava di forzare i limiti del giudizio di legittimità, chiedendo un inammissibile riesame del merito, la sua sorte non poteva che essere la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. È cruciale comprendere che non basta essere in disaccordo con la decisione dei giudici precedenti. Per avere successo, il ricorso deve evidenziare specifici vizi di legittimità: o una violazione di legge o un difetto grave nella motivazione (come illogicità o contraddittorietà manifesta), e non semplicemente proporre una lettura alternativa delle prove. Affidarsi a un avvocato specializzato nel patrocinio in Cassazione è fondamentale per evitare di presentare un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate e decise dalla Corte territoriale, senza sollevare effettivi vizi di legittimità, trasformandosi in una richiesta di riesame del merito non consentita in sede di Cassazione.
Cosa significa che il ricorso propone ‘questioni non consentite in questa sede’?
Significa che il ricorrente ha chiesto alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove, un’attività riservata ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione si occupa solo di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di stabilire come sono andati i fatti (giudizio di merito).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3885 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che i motivi di ricorso, con cui denunzia vizio di motivazione in merito al qualificazione giuridica della vicenda, sono formulati in termini non consentiti in questa sed finendo per riproporre le medesime questioni già devolute alla Corte territoriale che le h esaminate disattendendo prospettazione difensiva con argomentazioni che non si prestano a rilievi di legittimità risultando non solo puntualmente ancorate alla ricostruzione in fatto anche, giuridicamente corrette sotto il profilo del criterio discretivo tra le due figure deli (cfr., pagg. 2-3 della sentenza) e sulle ragioni per le quali era stata giudicata corretto ricon la condotta del ricorrente nella ipotesi delittuosa di cui all’art. 640 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente