Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8718 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8718 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a REGGIO CALABRIA il 21/02/1994 NOME nato a REGGIO CALABRIA il 20/08/2000
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna di entrambi gli imputati per il reato di cui all’art. 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen. e d NOME per il reato ex art. 707 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità degli imputati, non è cons in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono a nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese da Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quant omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogget di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 d 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, 243838).
Come noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedim impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnat l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, in dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa risp a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/ dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Rilevato che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che contesta la mancata applicazion delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 17 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerata la stabile giurisprudenz legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimen ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altr valutazione;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conda dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 15 gennaio 2025
Il consigliere estensore
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