Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giustizia, ma le sue funzioni sono ben definite e limitate. Non è una terza istanza di merito, ma un organo di legittimità. Una recente ordinanza chiarisce perfettamente i confini di questo giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile perché tentava di ottenere un riesame delle prove. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio i limiti del sindacato della Suprema Corte.
I Fatti del Processo e la Condanna per Ricettazione
Il caso ha origine da una condanna per il reato di ricettazione, emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver ricevuto merce di provenienza illecita, la cui falsità era stata accertata tramite una perizia. La difesa, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, basando la propria strategia su diversi punti critici.
I Motivi del Ricorso: Le Contestazioni dell’Imputato
La difesa ha articolato il ricorso su due assi principali:
1. Nullità della sentenza: Si sosteneva l’inutilizzabilità della perizia che aveva dimostrato la falsità della merce, elemento presupposto del reato di ricettazione. Secondo il ricorrente, senza quella prova, l’intera accusa sarebbe crollata.
2. Contestazione della responsabilità penale: Venivano mossi dubbi sia sugli elementi costitutivi del reato, sia sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove e di offrire una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici di appello.
La Decisione della Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono un chiaro manuale sui limiti del proprio potere giurisdizionale. In primo luogo, i giudici hanno definito ‘manifestamente infondato’ il motivo relativo all’inutilizzabilità della perizia, specificando che la sentenza d’appello si basava anche su ‘altri decisivi elementi probatori’.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di verificare se la motivazione dei giudici di merito corrisponda alle risultanze processuali, ma solo di controllare l’esistenza di un ‘logico apparato argomentativo’. Il sindacato di legittimità, come ricordato citando una storica sentenza delle Sezioni Unite, è circoscritto e non consente una rivalutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti.
I motivi del ricorso sono stati giudicati ‘privi di concreta specificità’, generici e scollegati dalle complesse argomentazioni della sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse doglianze già ampiamente esaminate e respinte in appello, senza individuare vizi di legittimità specifici (come un’evidente illogicità della motivazione).
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze pratiche molto pesanti. Non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti, ma uno strumento per correggere errori di diritto o vizi logici gravi nel ragionamento del giudice. Un ricorso che non rispetta questi paletti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con un aggravio di costi per chi lo ha proposto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non specificamente correlati alle argomentazioni della sentenza impugnata e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che esula dalle competenze del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare nel merito le prove, come una perizia?
No, il suo ruolo è limitato al cosiddetto ‘sindacato di legittimità’. La Corte può solo verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza, ma non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8880 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME ;
ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si eccepisce la nullità della sentenza per l’inutilizzabilità della perizia che ha accertato la falsità della merce, presupposto della ricettazione, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (cfr. pag.3 e 4 ) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., la motivazione impugnata poggia su altri decisivi elementi probatori ;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003);
che i motivi con i quali si contesta l’affermazione della penale responsabilità, sia in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, che in relazione all’art. 131-bis cod. pen., sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.