Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16374 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16374 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/12/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le richieste del PG COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 11 novembre 2023, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita con gli arresti domiciliari, dopo l’interrogatorio di garanzi nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 110 cod. pen. e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e 81, 110 e 648-ter.1 cod. pen.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore NOME COGNOME, articolando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo (rubricato «A»), si deduce l’«abuso del diritto commesso dall’RAGIONE_SOCIALE quale ufficio giudiziario impersonale», in termini di “occultamento di una prova”, censurabile anche in forza dell’art. 6 CEDU, conseguente all’omessa comunicazione dell’ordinanza cautelare emessa già il 24 ottobre 2023 dal Gip milanese, con la quale si sarebbe chiarito esaustivamente che almeno alcune delle società asseritamente riconducibili al ricorrente erano gestite di fatto da NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo (rubricato «I»), la difesa censura la carenza di motivazione, dal momento che la «ricostruzione della situazione fattuale» sarebbe «superficiale destituita di ogni fondamento», nonché priva di un effettivo confronto con le censure difensive, in particolare per quanto attiene alla mancanza di intenti fraudolenti e la liceità degli atti di disposizione del proprio patrimonio.
2.3. Il terzo motivo (rubricato «II») è diretto a rilevare l’erronea applicazione dell’art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, e il vizio di motivazione, errando i giudici del cautela, laddove assumono la natura di atti di frode fiscale in semplici rappresentazioni di dati contabili.
2.4. Con il quarto motivo (rubricato «III»), la difesa evidenzia la mancanza di qualsivoglia intento elusivo nelle condotte contestate, tale da rendere non configurabile «il delitto di sottrazione al pagamento delle imposte».
2.5. Con il quinto motivo (rubricato «IV»), si eccepisce l’ulteriore carenza di motivazione in ordine al periculum in mora posto a fondamento del sequestro preventivo.
Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti con i quali eccepisce ulteriormente la violazione di legge (in relazione agli artt. 268, 293 e 178 c.p.p.) e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ribadendosi l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avuto riguardo alla riconducibilità alla effettiva gestione di terzi soggetti, puntualmente individuati, all’interno di «u insidioso sistema fraudolento», delle imprese RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quanto verificato nell’ambito di altri procedimenti pendenti presso i Tribunali di Milano e di Rimini. L’interesse del ricorrente, peraltro, continuerebbe pienamente a sussistere anche dopo la sostituzione della misura intramuraria con gli arresti domiciliari.
Inoltre, COGNOME la COGNOME difesa COGNOME evidenzia COGNOME l’inutilizzabilità COGNOME delle dichiarazioni COGNOME rese dall’indagato, tenuto conto anche delle conclusioni della consulenza tecnica di
parte, secondo cui «al momento dell’interrogatorio innanzi al PM si trovava in una condizione di “vulnerabilità psichica”, esasperata dalla pressione interrogativa da parte dell’interrogante, tale che vi sono rilevanti dubbi circa la genuinità e l’attendibilità delle sue dichiarazioni».
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Quanto al motivo preliminare (rubricato «A») e ai motivi aggiunti incentrati su emergenze procedimentali estranee alla piattaforma investigativa agli atti, la struttura e la funzione del giudizio di cassazione – diretto unicamente a verificare la sussistenza nel provvedimento impugnato degli errores in procedendo o in iudicando dedotti dalle parti, nei limiti dettati tassativamente dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. – impediscono di prendere in considerazione elementi istruttori non presenti nel fascicolo al momento della decisione censurata con il ricorso.
Non è dunque ritualmente valutabile l’ulteriore documentazione in ordine all’ordinanza cautelare resa nell’ambito del distinto procedimento n. 20862/2021 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, allegata dal ricorrente a sostegno del primo motivo di impugnazione, e ogni altra documentazione non conosciuta dal Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2023, dep. 2024, Tulliani, n.m.; cfr. anche Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390, che esclude l’ammissibilità di produzioni probatorie che comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito).
Ogni circostanza sopravvenuta, d’altronde, potrà essere ritualmente sottoposta all’attenzione del Giudice della cautela.
Il Tribunale del riesame illustra – con argomentazioni prive di vizi logicogiuridici e costante rimando alle emergenze procedimentali ritualmente disponibili – come, dalle dichiarazioni di NOME COGNOME (indagato per il correlato delitto di cui all’art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) e di NOME COGNOME (indagato per analogo delitto ex art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000), dalla cospicua documentazione sequestrata (che evidenzia l’assoluta e assai significativa sproporzione tra le fatture emesse e quelle ricevute dalle società riconducibili a COGNOME) e dall’ulteriore attività investigati f anche sul campo (tale da rendere manifesta ( ‘ incompatibilità delle scarsissime risorse, umane e materiali, delle medesime società rispetto al volume di affari e alle prestazioni contrattuali assunte) risulti evidente l’attività di “cartiera” post
essere, attraverso plurimi e articolati schermi soggettivi, anche transazionali, dal ricorrente, per importi consistenti e in un arco temporale prolungato.
Con questo congruo apparato motivazionale, il ricorrente, prospettando una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice del merito cautelare, non si confronta minimamente, né chiarisce i punti e le questioni asseritamente disattesi dal Tribunale del riesame (genericamente indicati come «la metà delle contestazioni») e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Il motivo è dunque non consentito, poiché, il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (cfr ex pluribus, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976), e risulta comunque del tutto generico.
Anche il terzo e il quarto motivo, incentrati sull’impossibilità di sussunnere i fatti nella fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, risultano manifestamente aspecifici, dal momento che le provvisorie imputazioni, riguardo alle quali si articola il percorso giustificativo del Tribunale del riesame, hanno per oggetto i diversi, e più gravi, plurimi delitti di emissione di fatture per operazion inesistenti, ex art. 8 (e non 11), d.lgs. n. 74 del 2000, e di riciclaggio.
Per quanto attiene alle doglianze inerenti la misura reale, come correttamente rilevato nell’ordinanza di riesame, dal chiaro tenore testuale della richiesta di riesame (cfr. l’incipit «in data 11-12-2023 gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Con il presente atto ricorro all’intestato Tribunale avverso la predetta ordinanza» e il petitum «Chiedo l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare»), risulta impugnata soltanto l’ordinanza cautelare personale, ma non il decreto di sequestro preventivo contestualmente emesso dal Gip.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità travolge anche, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., i motivi aggiunti, peraltro di manifesta infondatezza, alla luce delle considerazioni sinora espresse.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Co sigliere estensore