Ricorso inammissibile in Cassazione: Quando le Argomentazioni non Bastano
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una tecnica giuridica rigorosa e una chiara comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto perfetto per analizzare perché un ricorso inammissibile viene respinto e quali sono le conseguenze per il ricorrente. La vicenda riguarda una condanna per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte, che ha però chiuso le porte a ogni ulteriore discussione.
I Fatti del Processo
La questione trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’articolo 495 del codice penale. Questo articolo punisce chiunque dichiari o attesti falsamente a un pubblico ufficiale l’identità o le qualità personali proprie o altrui. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Il ricorso dell’imputato si fondava su due motivi principali, entrambi finalizzati a smontare la decisione dei giudici di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione li ha respinti entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo perché.
Primo Motivo: Il Vizio di Motivazione e un errato ricorso
Nel primo motivo, la difesa lamentava un’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di appello avevano ragionato per giungere alla conferma della condanna.
La Cassazione ha prontamente qualificato questo motivo come ‘manifestamente infondato’. La Corte ha ribadito un principio cardine del suo funzionamento: il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il controllo di legittimità si limita a verificare se il percorso argomentativo della sentenza sia logico e coerente, senza contraddizioni evidenti. Pretendere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove, come tentato dalla difesa, significa sconfinare nel merito, un’attività preclusa in questa sede. La motivazione della Corte d’Appello, secondo i giudici supremi, aveva spiegato in modo chiaro e logico perché la causa di non punibilità invocata non potesse trovare applicazione.
Secondo Motivo: La Genericità come Causa di un Ricorso Inammissibile
Il secondo motivo di ricorso denunciava anch’esso l’errata applicazione dell’art. 495 c.p. e un vizio di motivazione. Anche in questo caso, la censura è stata respinta, ma per una ragione diversa: la ‘genericità’.
Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, i motivi di ricorso devono essere specifici. Il ricorrente non può limitarsi a esprimere un generico dissenso con la sentenza, ma deve indicare con precisione quali parti della decisione sono errate, quali norme sono state violate e perché. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a ‘mere doglianze in punto di fatto’ senza articolare una critica giuridica puntuale e specifica. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Corte individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi consolidati. In primo luogo, ha sottolineato che il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità è solo quello che emerge da un palese contrasto tra l’argomentazione del giudice e le massime di esperienza o con altre parti del provvedimento. Il sindacato della Corte è circoscritto al controllo della coerenza logica dell’apparato argomentativo, senza alcuna possibilità di verificare se la motivazione corrisponda alle risultanze processuali.
In secondo luogo, ha evidenziato che un motivo di ricorso è generico quando non consente al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i punti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche della critica. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise nei gradi di merito è, per sua natura, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso efficace non può prescindere da un’analisi rigorosa della sentenza impugnata, volta a individuare vizi di legittimità e non semplici divergenze sulla ricostruzione dei fatti. La genericità e la richiesta di una nuova valutazione del merito sono errori che conducono quasi certamente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Tale esito non solo preclude la possibilità di un annullamento della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano, in parte, manifestamente infondati, in quanto chiedevano una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, e, in altra parte, generici, poiché non specificavano in modo chiaro e puntuale gli errori di diritto commessi dalla corte d’appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non è sufficientemente specifico, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale. Invece di indicare con precisione le parti della sentenza che si contestano e le norme violate, si limita a esprimere un dissenso generale con la decisione, trasformandosi in una mera lamentela sui fatti, non ammissibile in Cassazione.
Qual è la differenza tra un controllo di legittimità e uno di merito?
Il controllo di legittimità, svolto dalla Corte di Cassazione, si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza. Il controllo di merito, proprio dei tribunali e delle corti d’appello, consiste invece nel riesaminare le prove e ricostruire i fatti per decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16918 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone di condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento all’art. 95 cod. pen. – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) dà atto esplicitamente delle ragioni per le quali è stata ritenuta l’insussistenza dell’invocata causa di non punibilità;
che il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento all’art. 495 cod. pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che dà atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 marzo 2024
Il Consigl re este ore
Il presidente