Ricorso Inammissibile: la Cassazione Fissa i Paletti sulla Valutazione delle Prove
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per riciclaggio, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del proprio giudizio. La decisione sottolinea una regola fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di merito e non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici dei precedenti gradi. Questo principio è cruciale per comprendere la funzione e i poteri della Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di riciclaggio, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove: Secondo la difesa, i giudici di merito avevano interpretato erroneamente i dati processuali che avevano portato all’affermazione della sua responsabilità penale. Si chiedeva, in sostanza, una rilettura dei fatti.
2. Mancato riconoscimento di un’attenuante: L’imputato lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione al reato, prevista dall’articolo 114 del codice penale.
La Procura Generale aveva chiesto alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta della Procura, dichiarando il ricorso dell’imputato totalmente inammissibile. Le motivazioni della Corte sono nette e si basano su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di confrontare la motivazione della sentenza impugnata con altre possibili ricostruzioni dei fatti. Il sindacato della Cassazione è limitato al controllo della tenuta logica e della coerenza giuridica della motivazione, senza poter entrare nel merito delle scelte valutative compiute dai giudici precedenti. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi logici e giuridicamente corretta.
La questione della specificità del ricorso
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la mancanza di specificità. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate erano una mera riproposizione di quelle già esaminate e respinte, con motivazioni adeguate, dalla Corte d’Appello. Un motivo di ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e specifica della decisione impugnata, evidenziando un errore di diritto o un vizio logico, e non limitarsi a ripetere le stesse doglianze.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile perché proponeva una diversa lettura dei dati processuali, un’attività preclusa al giudice di legittimità. La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, vieta alla Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della sentenza attraverso un confronto con modelli argomentativi alternativi. Il giudice di merito, secondo la Corte, aveva fornito una motivazione logica e coerente, applicando correttamente i principi in materia di responsabilità per il reato di riciclaggio.
Il secondo motivo è stato considerato privo di specificità. La Corte d’Appello aveva già valutato e motivatamente disatteso la richiesta di applicazione dell’attenuante, evidenziando la rilevanza della condotta dell’imputato nella commissione dell’illecito. Riproporre la stessa censura senza argomentare specificamente contro le ragioni della Corte di merito rende il motivo meramente riproduttivo e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma con forza due principi cardine del processo penale: primo, la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità; secondo, la necessità che i motivi di ricorso siano specifici e critichino in modo mirato la decisione impugnata. Per gli avvocati, ciò significa che un ricorso in Cassazione deve essere costruito non come un tentativo di ottenere un nuovo processo, ma come una precisa e argomentata denuncia di errori di diritto o vizi logici commessi dal giudice precedente.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, non effettuare una nuova valutazione dei fatti.
Cosa rende un motivo di ricorso inammissibile per mancanza di specificità?
Un motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di specificità quando è meramente riproduttivo di censure già vagliate e respinte dal giudice del grado precedente, senza contenere una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte nella decisione impugnata.
Perché è stato respinto il motivo relativo alla circostanza attenuante della minima partecipazione?
È stato respinto perché considerato privo di specificità. La Corte d’Appello aveva già congruamente motivato la rilevanza della condotta dell’imputato ai fini della commissione del reato, escludendo quindi la minima partecipazione. Il ricorso si limitava a riproporre la questione senza contestare specificamente tale motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28799 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601);
osservato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti principi ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del concorso nel reato di riciclaggio (cfr., in particolare, pagg. 3 e 4);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte di merito che, a pagine 4 e 5, ha congruamente evidenziato la rilevanza della condotta dell’imputato ai fini della commissione dell’illecito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.