Ricorso inammissibile: i limiti del giudizio di Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere respinto dalla Corte di Cassazione, ribadendo la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Quando un imputato, già condannato nei primi due gradi, tenta di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove, si scontra con i limiti invalicabili del sistema processuale. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i poteri della Cassazione e le conseguenze di un ricorso mal impostato.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda una persona condannata sia in primo grado che in appello per il reato di furto in abitazione. Non accettando la sentenza della Corte d’Appello di Bari, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. La difesa ha lamentato una presunta violazione ed erronea applicazione della legge penale, in particolare degli articoli del codice di procedura penale che regolano la valutazione della prova e la sentenza di condanna. In sostanza, il ricorso mirava a contestare l’affermazione della responsabilità penale basandosi su una diversa interpretazione degli elementi raccolti durante il processo.
Il Ricorso Inammissibile e i Poteri della Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo centrale di questa decisione risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. La Suprema Corte non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito non è quello di ripercorrere l’intero processo per stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, riesaminando le testimonianze o le prove materiali. Questo tipo di valutazione, detta “giudizio di merito”, è di competenza esclusiva del Tribunale e della Corte d’Appello.
Il ruolo della Cassazione è quello di “giudice di legittimità”: essa verifica che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi evidenti. Nel caso di specie, le censure mosse dal ricorrente non riguardavano errori di diritto, ma la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove, attività precluse alla Corte.
La Procedura senza Udienza in Presenza
Un altro aspetto rilevante è il rigetto della richiesta di celebrare un’udienza in presenza. La Corte ha specificato che il procedimento è stato trattato con il “rito camerale non partecipato”, previsto dagli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale. Questa procedura, basata sull’esame degli atti scritti, è utilizzata per decidere sui ricorsi che appaiono manifestamente infondati o inammissibili, come quello in esame, ottimizzando i tempi della giustizia.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avevano fornito una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza. Il ragionamento dei giudici precedenti era coerente con le prove presentate. Di conseguenza, la richiesta del ricorrente di adottare “nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” è stata considerata un tentativo inaccettabile di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
A sostegno di questa posizione, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 5465 del 2021), secondo cui al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli scelti dal giudice del merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto palese e irrazionale nella motivazione della sentenza, senza mai tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto, chiedeva alla Corte di riesaminare e rivalutare i fatti e le prove del caso, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudizio di merito).
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione agisce come giudice di legittimità. Il suo compito non è decidere se un imputato è colpevole o innocente, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e che la motivazione della loro sentenza sia logica e coerente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38715 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GOGNADZE DIMITRI nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione.
Letta la richiesta difensiva di celebrazione in presenza dell’udienza.
Rilevato che la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 530, comma 2 e 533, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto, quanto alla richiesta di celebrazione dell’udienza in presenza che il presente procedimento è trattato con il rito camerale non partecipato di cui agli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore