Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria conclusiva depositata in data 20 agosto 2024 con la quale l’AVV_NOTAIO ha insistito nei motivi di ricorso;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione i ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al congruità della pena stante la particolare gravità della condotta, il ruolo sv dall’imputato, l’intensità del dolo e l’elevata capacità delinquenziale del Cava (vedi pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, inoltre, che deve essere, in proposito, ribadito il principio di diri secondo cui è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, COGNOME, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostan attenuanti generiche e le contestate aggravanti non è consentito in sede d legittimità; il giudizio di equivalenza è, infatti, fondato su motivazione esente manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l’inesist di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche considerazione della particolare gravità del fatto -vedi pag. 3 della senten impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire i principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riserva alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, R 279838- 02);
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui si lamenta carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui il ricorrente aveva richiesto revoca della misura di sicurezza in difetto dei presupposti applicativi è aspecifi L’applicazione della misura di sicurezza è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come “l’estre pericolosità sociale dell’imputato, soggetto incline alla realizzazione di reati co il patrimonio” sia incompatibile con la richiesta revoca della libertà vigil applicata dal primo giudice (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), fornendo,
quindi, un percorso motivazionale sintetico ma privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento libertà vigilata. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circosta contro l’evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.