Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può decidere nel merito
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i paletti procedurali che determinano l’esito di un ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e tempestivi. Il caso analizzato riguarda una condanna per frode assicurativa, ma i principi espressi hanno una valenza generale e rappresentano una guida essenziale per chiunque operi nel diritto penale. Approfondiamo l’analisi di questo provvedimento per capire perché un ricorso può essere respinto senza un esame del merito.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine dalla condanna di un imputato, nei gradi di merito, per il reato previsto dall’articolo 642 del codice penale, relativo a frodi in danno delle assicurazioni. Ritenendo ingiusta la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione. Con il primo, lamentava un vizio di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. Con il secondo, criticava la determinazione della pena inflitta (la cosiddetta dosimetria della pena), sostenendo una violazione di legge.
L’Analisi della Corte: le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e inammissibilità. La decisione si basa su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale.
Primo Motivo: la Genericità e la Reiterazione delle Argomentazioni
Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta insufficienza di prove e sul vizio di motivazione, è stato giudicato inammissibile perché, di fatto, si limitava a riproporre le stesse questioni già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. I Giudici hanno chiarito che un ricorso per cassazione non può risolversi in una semplice reiterazione di argomenti già vagliati. L’impugnazione deve invece contenere una critica argomentata e specifica proprio contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
Inoltre, la Corte ha ribadito un principio cardine: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti, né può valutare la logicità della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Il suo compito è verificare che la motivazione esista, sia coerente e non manifestamente illogica.
Secondo Motivo: il Divieto di Proporre Censure Nuove
Anche il secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è stato dichiarato inammissibile, ma per una ragione diversa: la novità della censura. La Corte ha rilevato che tale doglianza non era stata precedentemente sollevata come motivo di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce, a pena di inammissibilità, che le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione. Si tratta di una preclusione processuale volta a garantire la gradualità del giudizio e a evitare che la Cassazione si pronunci su punti che non sono stati oggetto di contraddittorio nel grado precedente.
Le Motivazioni
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su consolidati principi giurisprudenziali. I motivi proposti sono stati qualificati come ‘soltanto apparenti’, in quanto non assolvevano alla funzione tipica di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Essi, infatti, tendevano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. La decisione si fonda sulla distinzione netta tra il giudizio di fatto, riservato ai tribunali di merito, e il giudizio di diritto, proprio della Corte di Cassazione. La violazione della preclusione processuale, con la presentazione di un motivo nuovo, ha ulteriormente cementato la declaratoria di inammissibilità, confermando la necessità di una strategia difensiva coerente e completa sin dal primo grado di impugnazione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito sull’importanza della tecnica redazionale e della strategia processuale nelle impugnazioni. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. Essi devono attaccare la struttura logico-giuridica della decisione impugnata, non limitarsi a sollecitare una diversa lettura delle prove. Infine, è cruciale che tutte le censure siano formulate già nell’atto di appello, poiché il giudizio di Cassazione non è la sede per introdurre nuove questioni. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente, come il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile principalmente per due ragioni: se i motivi sono una mera ripetizione di quelli già respinti in appello senza una critica specifica alla decisione impugnata, oppure se vengono sollevate per la prima volta questioni non dedotte nel precedente grado di giudizio.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è limitato a un controllo sulla legittimità della decisione, verificando che la motivazione sia logica e che la legge sia stata applicata correttamente.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato presentato in appello?
Se un motivo di ricorso viene presentato per la prima volta in Cassazione senza essere stato dedotto in appello, esso viene dichiarato inammissibile per violazione di una preclusione processuale, come stabilito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4123 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4123 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME nato a NAPOLI il 29/09/1968
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 642, comma secondo, cod. pen., non è consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato;
che, infatti, alla luce di una motivazione attraverso la quale i giudici di appello hanno compiutamente indicato tutte le ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali deve ritenersi integrato il delitto de quo da parte del ricorrente, il suddetto motivo di ricorso risulta fondato su profili di censura (in particolare l’asserit insufficienza di materiale probatorio) che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze proposte, tendendo ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice del merito, sono estranee al giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, non è consentito in questa sede perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.5), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e delle spese in favore della parte civile che ha depositato corposa memoria;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 1843/00 oltre accessori di legge.
Così deciso, il 29/10/2024