Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36241 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36241 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inosservanza di una norma processuale in relazione all’art. 337 cod. proc. pen., oltre ad e privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, l’eventuale violazione delle formalità della querela, non essen sancita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, non tra le ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; che, di conseguenza, qualora in cui il vizio integri un’ipotesi di invalidità della q potrebbe essere dedotto come inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale sostanziale ovvero come vizio motivazionale e, dunque, non rientrerebbe tra le ipotesi in cui il giudice di legittimità diventa anche “giudice del fatto che, tuttavia, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cav Rv. 255584), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concr specificità, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito han correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitan ragioni del loro convincimento;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’asse elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valu come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2);
osservato che le ulteriori doglianze relative mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non supera soglia di ammissibilità in quanto proposte per la prima volta in cassazione insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell’art. 606, com cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congr
riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il pr sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.