Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Motivi di Fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo i motivi per cui un ricorso può essere dichiarato ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda una condanna per truffa e tre specifici motivi di impugnazione che sono stati tutti respinti perché non conformi ai requisiti del giudizio davanti alla Suprema Corte. Questa decisione sottolinea la netta distinzione tra questioni di diritto, di competenza della Cassazione, e questioni di fatto, appannaggio esclusivo dei giudici di merito.
I Fatti del Processo
Due persone, condannate in primo grado e in appello per il reato di truffa, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La loro difesa si basava su tre principali argomentazioni: un presunto errore procedurale nella redazione della sentenza di primo grado, un vizio di motivazione riguardo alla loro responsabilità penale e all’attendibilità della persona offesa, e infine, una contestazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
I Motivi del Ricorso e il Conseguente Ricorso Inammissibile
Gli imputati hanno strutturato la loro difesa su tre pilastri, sperando di ottenere l’annullamento della condanna. Vediamoli nel dettaglio:
1. Violazione Procedurale (Art. 521 c.p.p.): Si lamentava che l’intestazione (epigrafe) della sentenza di primo grado riportava un’errata descrizione del fatto, diversa da quella contestata nel decreto di citazione a giudizio. Secondo i ricorrenti, questo errore avrebbe compromesso il loro diritto di difesa.
2. Vizio di Motivazione sulla Responsabilità: Si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove, in particolare le dichiarazioni della persona offesa, ritenendo la motivazione della condanna insufficiente e illogica.
3. Vizio di Motivazione sulla Pena (Art. 133 c.p.): Si criticava la quantificazione della pena, sostenendo che non fosse stata adeguatamente giustificata dai giudici e che fosse il risultato di una valutazione arbitraria.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, concludendo per la loro manifesta infondatezza o genericità, dichiarando quindi il ricorso inammissibile nel suo complesso.
L’Errore Materiale non Causa Nullità
Sul primo punto, la Corte ha stabilito che l’errata trascrizione del capo di imputazione nell’intestazione della sentenza era un semplice errore materiale di “collazione” (copiatura), che non aveva avuto alcun impatto concreto sul diritto di difesa. I giudici hanno richiamato un principio consolidato: la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 546 c.p.p., è prevista solo per la mancanza o l’incompletezza del dispositivo (la parte decisionale), non per errori nell’epigrafe.
Il Divieto di Rivalutare i Fatti in Cassazione
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha liquidato come inammissibile perché articolato “esclusivamente in fatto”. I ricorrenti, in sostanza, chiedevano alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e della credibilità dei testimoni, un’attività che è riservata ai giudici di primo e secondo grado. Il giudizio di legittimità, invece, si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito delle scelte probatorie. Poiché le sentenze precedenti avevano fornito una motivazione adeguata, non c’era spazio per un intervento della Suprema Corte.
L’Ampia Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per genericità. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito. La sua decisione è insindacabile in Cassazione se sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. L’obbligo di una motivazione “rafforzata” scatta solo quando la pena si discosta in modo significativo dal minimo previsto dalla legge. Nel caso di specie, essendo stata irrogata una pena inferiore alla media, era sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, implicitamente basato sugli elementi dell’art. 133 c.p.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare ricorso in Cassazione. Dimostra che il successo di un’impugnazione dipende dalla capacità di sollevare questioni di puro diritto, evidenziando violazioni di legge o vizi logici macroscopici nella motivazione. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti o contestare in modo generico la discrezionalità del giudice si traduce, quasi inevitabilmente, in una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Un errore nella trascrizione del capo d’imputazione nell’intestazione di una sentenza la rende nulla?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un errore di trascrizione nell’epigrafe (intestazione) della sentenza costituisce un mero errore materiale che non ne comporta la nullità, a meno che non si dimostri una concreta compressione del diritto di difesa. La nullità è specificamente prevista solo per la mancanza o l’incompletezza del dispositivo finale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove o la credibilità di un testimone?
No. Il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di primo e secondo grado.
Quando è necessario che un giudice motivi in modo approfondito la pena inflitta?
L’obbligo di una motivazione rafforzata sulla determinazione della pena sorge quando questa si discosta significativamente dal minimo edittale. Se la pena irrogata è inferiore alla media, o comunque non eccessivamente lontana dal minimo, è sufficiente che il giudice faccia riferimento al criterio di adeguatezza, senza dover analizzare dettagliatamente ogni singolo elemento dell’art. 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34978 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti, .con un unico atto, nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo con cui i ricorrenti lamentano violazione dell’a 521 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. I giudici di appello ha correttamente evidenziato che l’erronea indicazione nel capo di imputazione di fatto del tutto diverso da quello contestato nel decreto di citazione di giudizio è frutto di un mero errore di collazione dell’intestazione della sent primo grado che non ha comportato alcuna compressione dell’esercizio del dirit di difesa (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha, per correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la mancata od er trascrizione del capo di imputazione nell’epigrafe della sentenza non compo alcuna invalidità della sentenza in quanto l’art. 546, comma terzo, cod. proc sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositiv sentenza (vedi Cass. Sez. 6, n. 43465 del 07/10/2015, Rv. 265130 – 01; Sez. n. 28675 del 24/09/2020, R., Rv. 279968 – 01, da ultimo Sez. 1, n. 19077 22/03/2023, COGNOME, non massimata);
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed all’attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, oltre ad essere generico, è art esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giu legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’aut adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che i ricorrenti abbia commesso il re truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispe dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento prove (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sent oggetto di ricorso);
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamen violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine determinazione del trattamento sanzionatorio è generico e non consentito in se di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata fru mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/20 Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massinnata). Il Collegio intende ribadire, in proposito, il consolidato orienta di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizio
trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della p costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio ana sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo di una motivazione raff sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edi mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della med sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono im gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/201 COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili c condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.