Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Entra nel Merito della Pena
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza istanza per riesaminare i fatti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto senza un’analisi del merito. L’ordinanza in esame evidenzia i precisi confini del giudizio di legittimità, specialmente quando le doglianze dell’imputato riguardano la congruità della pena inflitta.
Il Caso: La Contestazione della Pena e delle Attenuanti
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale. Il ricorrente non contestava la sua colpevolezza, ma si doleva del trattamento sanzionatorio ricevuto. In particolare, il motivo del ricorso verteva su due punti principali: la presunta eccessività della pena e, soprattutto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato elementi che avrebbero potuto giustificare una pena più mite.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale. Il suo ruolo non è quello di rivalutare le prove o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello). Il giudizio di legittimità si concentra sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, il ricorso è stato considerato inammissibile per due ragioni concorrenti:
1. Manifesta infondatezza: le argomentazioni presentate erano palesemente prive di pregio giuridico.
2. Ragioni in fatto: le critiche mosse alla sentenza d’appello si basavano su una diversa interpretazione degli elementi di fatto, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione.
In sostanza, chiedere alla Suprema Corte di riconsiderare se le circostanze attenuanti generiche dovessero essere concesse o se la pena fosse ‘giusta’ equivale a chiedere un nuovo giudizio di merito, compito che non le spetta.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello aveva fornito una motivazione del tutto adeguata, logica e coerente. I giudici di secondo grado avevano spiegato in modo puntuale perché avevano ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice e perché non sussistevano i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche. Di fronte a una motivazione immune da vizi logici o giuridici, la Cassazione non può intervenire. Il ricorso, pertanto, si risolveva in una semplice richiesta di riconsiderazione dei fatti, destinata inevitabilmente a essere dichiarata inammissibile. La Corte ha anche precisato che l’astensione proclamata dagli avvocati per la data dell’udienza non era rilevante, poiché si procedeva con rito non partecipato ai sensi dell’art. 611 c.p.p., che non prevede la discussione orale.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. Questa ordinanza, dunque, funge da monito: il ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e ben argomentati, non su un generico dissenso rispetto alla valutazione di merito operata dai giudici dei gradi precedenti.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la valutazione del giudice sulla severità della pena?
No, non è possibile se la contestazione si basa su mere ragioni di fatto e la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e priva di vizi giuridici. La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che i motivi presentati sono così palesemente privi di fondamento legale da non richiedere un esame approfondito. È una delle cause specifiche che portano a dichiarare un ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34106 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34106 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato dì cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché aven ad oggetto una censura manifestamente infondata e proposta per ragioni in fatto.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattament sanzionatorio irrogato dal primo giudice ed, in modo particolare, alía mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 3 e 4 dell sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024
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