Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione di principi giuridici in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di rapina aggravata ascritto all’odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, oltre ch manifestamente infondato;
che, infatti, in primis deve osservarsi come il suddetto motivo di ricorso sia fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, la pag. 5 dell’impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in secundis, deve essere sottolineato come il vizio di manifesta illogicità censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che
emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che, dunque, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata (si veda la pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.;
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta un’erronea applicazione dei principi giuridici in tema di reato continuato, non è consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato, poiché la valutazione circa la sussistenza di un medesimo disegno criminoso alla base dei reati ascritti al soggetto agente rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è, dunque, insindacabile davanti alla Corte di cassazione se sorretta, come nel caso di specie, da adeguata e non illogica motivazione;
che, in particolare, la Corte territoriale, nel caso in esame, ha congruamente esplicato le ragioni del suo convincimento circa l’inesistenza dei presupposti per ritenere dimostrato che tutti i delitti realizzati dal ricorrente siano legati da u volontà criminosa unitaria (si veda, in particolare, la pag. 6 dell’impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.