Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta a un nuovo esame dei fatti
Il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giurisdizione e ha una funzione ben precisa: assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non è una terza istanza di merito. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per minaccia grave. Analizziamo insieme perché la Corte ha preso questa decisione e quali insegnamenti possiamo trarne.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia grave, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Trento. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per cercare di ribaltare il verdetto.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha basato il suo appello su due argomentazioni principali, entrambe respinte con fermezza dalla Suprema Corte.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutare i Fatti
Il primo motivo del ricorso criticava la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione. In sostanza, la difesa ha tentato di proporre una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte di Cassazione ha immediatamente bloccato questo tentativo, ricordando un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito.
Questo significa che la Corte non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, né può verificare l’attendibilità delle fonti di prova. Il suo compito è limitato a controllare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, non contraddittoria e giuridicamente corretta. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse spiegato in modo esauriente e coerente le ragioni della condanna.
Secondo Motivo: il Ricorso Inammissibile e la Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Anche questa censura è stata giudicata manifestamente infondata. La difesa sosteneva che il reato fosse sufficientemente lieve da non meritare una condanna.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha rigettato anche questa argomentazione, evidenziando come la sentenza di appello avesse fornito una motivazione adeguata e completa per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis. La decisione non si basava unicamente sui precedenti penali dell’imputato o sulle pregresse condotte tra le parti, ma teneva conto anche di un elemento cruciale: la gravità oggettiva del fatto, valutata secondo i parametri dell’art. 133 del codice penale. La Corte d’Appello aveva quindi correttamente apprezzato tutti gli elementi necessari per escludere la particolare tenuità, e il ricorso non era riuscito a confrontarsi efficacemente con questa solida motivazione.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione è un’importante lezione pratica: il ricorso in Cassazione non è un’opportunità per ridiscutere i fatti del processo. È uno strumento volto a correggere errori di diritto o gravi vizi logici nella motivazione, limiti che devono essere ben chiari prima di intraprendere questo percorso giudiziario.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Perché la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata applicata in questo caso?
Non è stata applicata perché la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato adeguatamente la sua esclusione. La decisione si basava non solo sui precedenti penali dell’imputato, ma anche sulla gravità oggettiva del reato di minaccia grave, valutata secondo l’art. 133 del codice penale.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRESSANONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
fr i
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Tr ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di minaccia grave;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge di motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ri storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle f non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione n sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei p gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizion un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, J 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dic di responsabilità e della sussistenza del reato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all’esclusion particolare tenuità del fatto; il motivo di ricorso non si confronta con la motiv sentenza impugnata, che, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità, non fa soltanto ai precedenti penali dell’imputato e alle pregresse condotte tra le parti, anche la gravità del fatto ex art. 133, comma 1, cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il residente