Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23650 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA
NOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME, del foro di ROMA, in difesa di NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente, altresì, l’avvocato NOME COGNOME, del foro di BRINDISI, in difesa di NOME. Il difensore insiste per l’accoglimento del ricorso, illustrandone i motivi.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Firenze, sull’appello proposto tra l’altro dagli odierni ricorr COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione a plurime ipotesi criminose agli stessi ascritte GLYPH in particolare, 7;per l’COGNOME, in relazione a tre t ipotesi di importazione di rilevanti carichi /:ìi. sostanza stupefacente del t cocaina e anfetamina dall’Olanda in concorso e per un episodio di riciclaggio e porto di arma comune da sparo, assolveva l’COGNOME da tale ultima contestazione concernente le armi e riduceva la pena per le importazioni di stupefacente di cui ai capi Bla, Ble e B1f ad anni nove di reclusione ed euro 32.000 di multa, mentre confermava la sentenza impugnata nei confronti del COGNOME, il quale era stato condannato alla pena di anni sette di reclusione ed euro 28.000 di multa in relazione alla ipotesi di cui al capo Blf mentre risultava assolto relazione alla ipotesi di cui al capo Blg
2.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cessazione le difese di entrambi gli imputati.
2.1 La difesa di NOME ha avanzato due motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale per non avere il giudice di appello dichiarato la nullità del giudizio di primo grado di tutti gli atti conseguenticon violazione degli artt. 604, comma 5 bis, 420 te 178 e 179 cod.proc.pen. laddove il Tribunale di Firenze non aveva disposto la traduzione dell’imputato, nonostante fosse sopravvenuto lo stato detentivo s e tale sopravvenienza jàta evidenziata all’autorità giudiziaria dalla difesa dell’imputato. In particolare, richiamando giurisprudenza di legittimità / rappresentava che lo stato detentivo sopravvenuto alla citazione in Pgto71,,ttlz, tiirò giudizio costituiva impedimento GLYPH ed ab comparire~ale a -Tr’ -ebbe dovuto essere disposta la traduzione a fronte della rappresentazione di tale evenienza, con conseguente nullità dell’ordinanza che aveva disposto in tal senso e degli atti successivi. fe
Con un secondo motivo di ricorso denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla conferma della responsabilità dell’imputato in relazione alle tre ipotesi di importazione sostanza stupefacente allo stesso contestate in concorso.
In particolare deduce un vuoto motivazionale in ordine alle censure sviluppate in appello sulla congruenza della inferenza secondo la quale il ricorrente corrispondeva al “NOME” delle intercettazioni telefoniche, identità sull cui base erano state tratte le ulteriori considerazioni con rif i erimento alle
interlocuzioni indizianti relative alla importazione dello stupefacente, mentre un siffatto abbinamento non era affatto certo b;e52;e -, in relazione a una delle importazioni di cui al procedimento, l’appellativo NOME era attribuito ad altro indagato, il quale era stato anche assolto.
2.2 NOME NOME ha proposto due ricorsi per cassazione attraverso due distinte difese.
2.2.1 L’AVV_NOTAIO ha avanzato due motivi di ricorso.
Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento ai criteri di valutazione della prova di responsabilità dell’imputato in relazione alla fattispecie riconosciuta di importazione déll’Olanda di due chilogrammi di cocaina. Assume il ricorrente che la sentenza impugnataM del tutto carente in ordine alle ragioni poste a fondamento della conferma del giudizio di responsabilità, in assenza di un richiamo neppure degli argomenti del primo giudice i quali peraltro risultavano del tutto incompleti e laconici in quanto facevano riferimento a interlocuzioni intervenute tra gli asseriti correi in epoca di molto successiva a quella che, secondo la prospettazione accusatoria consacrata nel capo di imputazione, le operazioni di importazione della droga sarebbero intervenute.
Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento all’imputato del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, prospettando la manifesta indeterminatezza delle ragioni fondanti il ragionamento della motivazione della sentenza, che aveva mortificato, a fronte di imputato incensurato, i principi di risocializzazione e di rieducazione del reo inseriti nei canoni costituzionali e in quelli convenzionali della normativa comunitaria, a fronte di soggetto del tutto congruamente e stabilmente inserito nel tessuto sociale.
2.2.2 L’AVV_NOTAIO nell’interesse dell’imputato /ha proposto tre motivi di ricorso. Con il primo denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato a fronte di sostanziale richiamo delle ragioni della sentenza di primo grado / la quale si era limitata a fare riferimento alle dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria che avevano proceduto alle investigazioni, al contenuto dell’informativa a loro firma che veniva utilizzata e delle dichiarazioni indizianti del teste COGNOME lsenza alcun adeguato sviluppo logico delle ragioni che conducevano all’affermazione di responsabilità, laddove il giudice di appello si era limitato a un mero richiamo della prima decisione, pure a fronte delle censure metodologiche proposte dalla difesa nei motivi di appello.
Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla censura sollevata in atto di appello, in ordine alla paternità della utenza telefonica oggetto di intercettazione e riconosciuta in uso al ricorrente e, in ogni caso, alla carenza di riscontri alle dichiarazioni indizianti rese dalla COGNOME le quali, peraltro /non erano state sottoposte al vaglio della credibilità del dichiarante e alla verifica di intrinseca attendibilità.
Con una terza articolazione deduce vizio motivazionale in relazione alla ALmisura del trattamento sanzionatorio e iter- mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.
In relazione al primo motivo di ricorso dell’imputato COGNOME NOME, che denuncia un vizio processuale per omessa traduzione dell’imputato che, nelle more del giudizio, era stato attinto da ulteriore titolo cautelare ma che, in limine giudizio aveva espressamente rinunciato a comparire alla udienza, va ribadito il costante insegnamento del Supremo Collegio secondo il quale la espressa rinuncia dell’imputato a comparire all’udienza o alle udienze del processo che lo riguarda comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt.484 comma 2 bis e 420 quinquies cod.proc.pen., la inoperatività delle disposizioni sul legittimo impedimento a comparire dello stesso imputato, di cui all’art. 420 ter codice di rito. Pertanto, in presenza di una dichiarazione dell’imputato detenuto che rifiuta di assistere al processo, diventano irrilevanti le condizioni di salute del prevenuto ovvero altre situazioni che astrattamente avrebbero potuto configurare altrettante ipotesi di un legittimo ed assoluto impedimento dell’imputato a comparire. Nella decisione del giudice distrettuale non è ravvisabile, dunque, alcuna violazione delle norme che regolano la materia. L’imputato che abbia espressamente rinunciato a comparire all’udienza non può poi invocare l’applicazione delle disposizioni sul legittimo impedimento, ancorché sussistano in astratto le condizioni per la loro operatività (Sez.6, n.17137 del 11/04/2013, E, Rv.256248), in quanto gli effetti della rinuncia a comparire in udienza dell’imputato detenuto permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l’interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell’udienza in sua assenza e di rendere chiaramente riconoscibili le proprie intenzioni al riguardo, trattandosi di atto personalissimo (Sez.6, n.36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv.264670), di talchè la eventuale rinuncia a comparire alla udienza da parte dell’imputato detenuto ha efficacia anche per le udienze
successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo, quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (Sez.4, n.50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv.277950).
2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso dell’imputato COGNOME NOME che attiene alla affermazione di responsabilità in relazione alle tre importazioni di sostanze stupefacenti dall’Olanda. Sotto questo profilo va preliminarmente osservato che, in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, C . , in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie, nell’ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) / non consente alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez.4, n.4842 del 2/12/2013, Elia, Rv.229369; sez.1, 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.1 Deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dai ricorrenti, atteso che l’articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dell’imputato COGNOME NOME per le importazioni di stupefacente allo stesso contestate mentre le censure avanzate risultano sostanzialmente rivolte a riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, fondata su una
valutazione alternativa delle fonti di prova ipu e fronte della linearità e della adeguatezza della struttura motivazionale della sentenza impugnata.
I giudici di merito hanno adeguatamente valorizzato il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno fornito una plastica rappresentazione della ricorrenza degli accordi volti alla organizzazione e alla esecuzione delle importazioni oggetto di contestazione.
2.2 A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si è del tutto confornrigto, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle A t tt GLYPH (7( intercettazioni telefonichefoiWetta di prova della colpevolezza dell’imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi ” (Sez.6, n.3882 del 4/11/2011, COGNOME, Rv.251527; Sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; Ssez.1, n.37588 del 18.6.2014). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26.2.2015, Sebbar, Rv. 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (Sez.2, n.50701 del 4/10/2016, COGNOME e altri, Rv 268389; Sez.3, n.44938 del 5/10/2021, COGNOME, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (Sez.5, n.14853 del 21/12/2022, COGNOME, Rv.281138). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.3 II giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque, in via preliminare / ha fornito ampia, convincente e non manifestamente illogica rappresentazione della individuazione dell’imputato COGNOME NOME con il soggetto indicato come “NOME” che curava le importazioni di stupefacente icon gli argomenti indicati a pag.3 della motivazione (sequestro dell’utenza telefonica risultata in uso a “NOME“, riferimenti indizianti di NOME Elton alla persona del ricorrente nel corso di interlocuzioni indizianti; riferimenti a un incontro con NOME cui faceva seguito un controllo di PG con identificazione dell’Hoxha e di NOME Elton). Elemento di confortt all’abbinamento NOME–NOME era poi individuato nel riconoscimento vocale da parte del personale di PG che aveva proceduto a svolgere le indagini e ad ascoltare le voci degli interlocutori, sebbene risultassero
continuamente sostituite le utenze telefoniche intercettate. A tale proposito risulta pacifico l’insegnamento del S.C. secondo cui, qualora sia contestata la identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (Sez.6, n.18453 del 28/2/2012, COGNOME e altri, Rv. 252712) così come può essere utilizzata qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (SAtéz.2, n.12858 del 2/01/2017, COGNOME e altri, Rv.269900; Sez.5, n.20610 del 9/03/2021, COGNOME, Ry.281265).
Manifestamente infondate sono altresì le censure proposte dalle difese dell’imputato COGNOME NOME NOME NOME.
Quanto alle censure contenute nei due distinti ricorsi per cassazione concernenti l’affermazione di responsabilità penale del prevenuto in relazione al capo B/1g) della imputazione, il giudice distrettuale ha svolto una corretta interpretazione della sentenza di primo grado, la quale ha escluso la responsabilità dell’imputato per tale ipotesi, facendo prevalere il testo del dispositivo rispetto al contenuto motivazionale invero contraddittorio e lacunoso; va inoltre considerato che il primo giudice, nel procedere alla dosimetria della pena, a differenza rispetto agli altri imputati, non aveva apportato alcun aumento a titolo di continuazione, circostanza che corrobora l’inferenza secondo cui la pronuncia di condanna è stata assunta soltanto in relazione alla imputazione di cui al capo B/1 f) dell’editto accusatorio, come peraltro è desumibile dalla misura della pena applicata.
3.1 In relazione poi a tale fattispecie i motivi di impugnazione in appello non contenevano alcuna specifica censura, atteso che l’atto di impugnazione si misurava esclusivamente con le fonti di prova (conversazioni telefoniche tra il ricorrente con il correo COGNOME NOME e con le dichiarazioni etero accusatorie di COGNOME NOME delle quali si lamentava l’assenza di riscontri esterni) che attenevano alla ipotesi accusatoria per cui era intervenuta sentenza di assoluzione, tanto che il motivo di appello sul punto concludeva chiedendo la “assoluzione per non avere commesso il fatto anche dal capo B/1 g dell’imputazione”, senza operare alcun riferimento alla statuizione di condanna relativa al capo B/1 f. Devono pertanto ritenersi inammissibili le censure sviluppate nei due distinti ricorsi proposti dalle difese del NOME laddove assumono una carenza di motivazione in relazione agli snodi fattuali e alle fonti di prova che avevano fondato il giudizio di responsabilità in relazione alla ipotesi
di reato di cui al capo B/1 f, atteso che il giudice di appello non era stato investito di alcuna specifica devoluzione in ordine alla statuizione di condanna sul punto e ai sensi dell’art.606 u.c. cod.proc.pen. non possono essere proposte per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione censure di legittimità su punti della decisione che non erano stati investiti da impugnazione nel precedente grado di giudizio.
3.2 Ne consegue altresì la inammissibilità del secondo motivo di ricorso proposto dal COGNOME mediante l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, che attiene alla valutazione della prova di responsabilità del prevenuto con particolare riferimento alla riconducibilità al prevenuto delle intercettazioni telefoniche indizianti, trattandosi di censura non proposta davanti alla Corte di appello in quanto, nel primo motivo di appello di quella difesa si prospettava esclusivamente l’assenza di responsabilità in relazione al capo B/1 g della rubrica.
3.3 Quanto, infine, alle doglianze concernenti la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena applicata al NUDERINA3 si attesta su valori non distanti dal minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in considerazione della rilevanza quantitativ94 del carico di stupefacente importato (circa due chilogrammi di stupefacente del tipo cocaina) e dei collegamenti, anche trAnazionali, con fornitori di stupefacente per quantitativi di assoluto rilievo, sebbene i giudici di merito abbiano escluso, nella specie, la circostanza aggravante di cui all’art.80 (comma 2 1 dPR 309/90.
3.3.1 Al contempo il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generichetvalorizzando in particolare i criteri offerti dall’art.133 cod.pen. commi 1 e 2 cod.pen. e, principalmente, la gravità della condotta, consistita in una
rilevante importazione di stupefacente leAl r unA li capacità criminosa che, a dispetto della formale incensuratezza, richiama una capacità di approvvigionamento di importanti quantitativi di stupefacente attraverso la collaborazione con fornitori internazionali di elevato spessore criminale (Gramos e cioè COGNOME NOME operante in Olanda).
La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità al riguardo, la quale afferma che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell’art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all’imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (Sez.1, n.46568 del 18/05/2017, Lamina, Rv.271315; Sez.2, n.23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv.279549; Sez.2, n.5247 del 15/10/2020, P, Rv.280639) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità.
Per tali ragioni tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 6 marzo 2024