Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte a Nuove Valutazioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un chiaro promemoria sui confini del suo giudizio, specialmente quando si trova di fronte a un ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea una regola fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Analizziamo come questo principio si applica a un caso di rapina in cui l’imputato ha tentato, senza successo, di ottenere una nuova valutazione dei fatti e della pena inflitta.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di rapina, previsto dall’art. 628 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della sua colpevolezza da parte della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I suoi motivi di doglianza erano principalmente due: il primo contestava la ricostruzione dei fatti, sostenendo che il suo comportamento dovesse essere inquadrato nella scriminante della legittima difesa; il secondo criticava l’entità della pena, ritenuta eccessiva.
I Motivi del Ricorso e il verdetto di ricorso inammissibile
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due pilastri, entrambi demoliti dalla Corte per ragioni procedurali che ne hanno determinato l’inammissibilità.
La pretesa di una nuova valutazione dei fatti
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla presunta illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso la legittima difesa. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove (le dichiarazioni delle persone offese e gli accertamenti immediati) e di giungere a una conclusione diversa. La Corte ha prontamente respinto questa richiesta, ricordando che la legge le preclude di “sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi”. Non è compito della Cassazione confrontare la versione dei giudici con altri “modelli di ragionamento” proposti dalla difesa. L’unico controllo possibile è sulla coerenza logica e sulla corretta applicazione della legge, vizi che nel caso di specie non sono stati riscontrati.
La critica alla congruità della pena
Il secondo motivo, relativo alla presunta eccessività della pena, ha subito la stessa sorte. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena, inclusa la gestione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità è guidata dai principi degli articoli 132 e 133 del codice penale. Un ricorso in Cassazione non può mirare a una “nuova valutazione della congruità della pena”, a meno che la decisione del giudice non sia palesemente arbitraria o basata su un ragionamento illogico, circostanze assenti in questo caso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del sistema giudiziario. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo scopo non è decidere nuovamente chi ha torto o ragione sui fatti, ma assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno verificato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “esente da vizi logici”, spiegando chiaramente perché la versione difensiva fosse inattendibile e contraddetta dalle prove. Allo stesso modo, la pena era stata determinata nell’esercizio di un potere discrezionale correttamente motivato. Di conseguenza, non c’era spazio per un intervento della Cassazione, e il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è emblematica per comprendere i limiti di un ricorso in Cassazione. Chi intende adire la Suprema Corte non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni di merito già respinte nei gradi precedenti, ma deve individuare specifici vizi di legittimità: violazioni di legge o difetti logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. L’esito per il ricorrente è stato la condanna definitiva, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a conferma che un ricorso privo dei requisiti di legge comporta conseguenze economiche negative.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena ritenuta troppo alta?
No, a meno che la determinazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la sua congruità non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I.
. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628 cod.pen. in relaz all’omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli d ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragio del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della esclusione della credibilità della versione difensiva che ritenuto contraddetta dalle dichiarazioni delle due persone offese e dagli accertamenti svolti nell’immediatezza del fatto;
ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eserci così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014 ) Rv. 259142 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 23 aprile 2024