Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Punto Fermo
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i confini del giudizio di legittimità e le ragioni che possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Attraverso l’analisi di un caso di evasione, la Corte di Cassazione ribadisce principi consolidati in materia di formulazione dei motivi di ricorso e di insindacabilità delle valutazioni di merito, se correttamente motivate. Questo provvedimento è una guida preziosa per capire perché non tutte le doglianze possono trovare accoglimento davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Le sue lamentele si concentravano su due aspetti principali: la valutazione della sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio ricevuto. In particolare, contestava la pena, fissata nel minimo edittale, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura dell’aumento di pena applicato per la continuazione con un’altra condanna per un reato della stessa natura.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza Num. 21767 del 2024, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, che riflettono i limiti intrinseci del giudizio di legittimità.
La Ripetitività dei Motivi di Ricorso
Il primo punto affrontato dalla Corte riguarda i motivi legati alla ricostruzione del fatto e alla colpevolezza. I giudici hanno rilevato che le censure proposte non erano altro che una riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima le aveva disattese con argomenti giuridici corretti e logici. In sede di Cassazione, non è consentito riproporre le medesime questioni di fatto già vagliate, ma è necessario sollevare vizi di legittimità, ovvero errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Il secondo e più articolato punto riguarda le doglianze sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha chiarito che la determinazione della pena, il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione dell’aumento per la continuazione sono materie rimesse all’apprezzamento esclusivo del giudice di merito. Tale apprezzamento è sottratto al controllo della Cassazione, a condizione che sia sorretto da una motivazione esauriente e logica, come nel caso di specie.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è netta e lineare. Per quanto riguarda la condanna, un ricorso che si limita a ripetere le stesse difese già vagliate e respinte correttamente in appello è, per sua natura, inammissibile. Non introduce nuovi elementi di diritto né evidenzia vizi logici tali da giustificare un intervento della Suprema Corte.
Per quanto concerne la pena, le motivazioni della Corte d’Appello sono state giudicate impeccabili. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato logicamente giustificato valorizzando i precedenti penali dell’imputato, un elemento oggettivo che il giudice di merito ha il potere di valutare. Allo stesso modo, la misura dell’aumento di pena per la continuazione (due mesi di reclusione a fronte di una precedente condanna a otto mesi) è stata ritenuta una valutazione di merito congrua e non sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Ordinanza
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione sollevino questioni di puro diritto o vizi di motivazione manifesti e decisivi. Inoltre, la decisione sottolinea l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena. Le scelte sanzionatorie, se supportate da una motivazione coerente e non palesemente illogica, sono destinate a diventare definitive, consolidando la certezza del diritto e l’autonomia dei giudizi di merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi relativi alla colpevolezza erano una mera ripetizione di argomenti già correttamente respinti dalla Corte d’Appello, mentre le censure sulla pena riguardavano valutazioni discrezionali del giudice di merito, supportate da una motivazione logica ed esauriente.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice sulla quantità della pena o sulla mancata concessione delle attenuanti?
No, non è possibile contestare la decisione nel merito. Il controllo della Corte di Cassazione è limitato alla verifica che la motivazione del giudice sia esistente, logica e non contraddittoria. Se la motivazione, come in questo caso, è ritenuta adeguata, la decisione sulla pena è insindacabile.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21767 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reat di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riprod di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con cor argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso, relativi all determinata nel minimo edittale, alla mancata applicazione delle circostan attenuanti generiche, e alla misura dell’aumento per la continuazione esterna relazione ad altra condanna per il reato di evasione commesso il 23 luglio 201 determinata in mesi due di reclusione, involgono un profilo della regiudicand quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento d giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorrett deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e log motivazione sia ai fini del diniego di applicazione delle circostanze atten generiche, valorizzando i precedenti penali, sia ai fini della misura della applicata in aumento determinata, rispetto alla precedente condanna a mesi ot di reclusione, in mesi due di reclusione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024