Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20860 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato – limitatamente al trattamento sanzionatorio – la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso è versato in fatto, avendo il ricorrente articolato cens che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di err applicazione della legge penale, sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/19 Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME); che egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori indiziari che tendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti; che deve ess ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli element fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giu di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una dive e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 d 27/01/2011, COGNOME);
che, peraltro, le censure mosse dal ricorrente – in larga parte – sono prive di specific perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontat
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente