Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18964 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 512 cod. proc. pen. e 6, par. 3, lett. d Cedu, è manifestamente infondato in quanto la denunciata violazione della norma convenzionale si fonda su una rivisitazione del materiale probatorio utilizzato a corredo delle accuse formulate dalla p.o. ed acquisita ex art. 512 cod. proc. pen., non consentita in sede di legittimità in difetto, sia di specifici travisamenti, sia d manifeste illogicità degli argomenti utilizzati dal giudice del merito per avvalorare la capacità probatoria della querela rispetto, peraltro, ad una capacità dimostrativa dei riscontri che non deve assurgere ad autonoma capacità di prova del reato;
ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269);
che, invero, nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali, specifici, dell’imputato (Ex Multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01);
visto il motivo nuovo, depositato dal difensore del ricorrente il 29 febbraio 2024, con cui si deduce, per la prima volta ed in via del tutto ipotetica, che il teste COGNOME si sarebbe potuto togliere la vita al fine di non essere sentito in giudizio circa i fatti di causa da lui denunciati, non ha ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U., n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259-01);
viste le conclusioni di parte civile, con cui si chiede la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalla parte civile, nonché la condanna al pagamento di una provvisionale ex art. 539, comma 2, cod. proc. pen., e delle spese di giudizio come da relativa notula;
ritenuta l’inammissibilità delle richieste di parte civile aventi valenza di merito e peraltro già soddisfatte dalla sentenza impugnata con riguardo alla condanna generica e alla provvisionale e nulla dovendosi liquidare a titolo di spese processuali per la presente fase di legittimità non avendo la parte civile fornito alcun decisivo contributo argomentativo alla decisione del Collegio (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598-01);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consiglier rè tensor e GLYPH
Il Presidente