Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito
Nel complesso iter della giustizia penale, il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma con limiti ben precisi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto senza un esame del merito, illustrando la distinzione fondamentale tra la valutazione dei fatti e il controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo questo caso per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
I fatti del processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due soggetti per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Dopo una prima sentenza, la Corte d’Appello, su rinvio della stessa Cassazione, aveva proceduto a una nuova valutazione, rideterminando le pene a carico dei due imputati: rispettivamente a cinque anni e due mesi di reclusione e a quattro anni e otto mesi, oltre a significative multe.
Non soddisfatti della nuova pronuncia, gli imputati proponevano nuovamente ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano principalmente su tre aspetti: la quantificazione della pena base, l’entità dell’aumento applicato per la continuazione del reato e, soprattutto, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La valutazione del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logica e motivata, del giudice del grado precedente.
Nel caso specifico, i ricorrenti, criticando la decisione della Corte d’Appello, non avevano evidenziato vizi di legge, ma avevano proposto un diverso “apprezzamento di merito”. In pratica, chiedevano alla Cassazione di riconsiderare elementi già vagliati dalla Corte territoriale, come la gravità dei fatti e la personalità degli imputati, per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione del tutto razionale e priva di contraddizioni. Nel rideterminare le pene in senso più favorevole rispetto alla prima pronuncia, i giudici di merito avevano comunque tenuto conto di elementi ostativi a un’ulteriore mitigazione. In particolare, avevano valorizzato due aspetti cruciali: i precedenti penali a carico di entrambi gli imputati e l’intrinseca gravità dei fatti, supportata da specifiche circostanze concrete emerse durante il processo.
Di fronte a una motivazione così strutturata, i motivi di ricorso sono apparsi alla Suprema Corte come un tentativo di sollecitare una rilettura delle prove e delle circostanze fattuali, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Cassazione ha ribadito che il suo compito è verificare se il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico, non se la sua valutazione sia l’unica possibile o la più condivisibile.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per i ricorrenti. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un insegnamento fondamentale: un ricorso per Cassazione deve essere formulato attaccando specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione, non può limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti a quella del giudice di merito. La distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto rimane una colonna portante del sistema processuale, e un ricorso inammissibile ne è la più diretta conseguenza.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché considerati manifestamente infondati. Gli argomenti presentati non contestavano errori di diritto, ma proponevano una diversa valutazione dei fatti (un “apprezzamento di merito”), attività che non è permessa nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per non concedere ulteriori riduzioni di pena?
La Corte d’Appello, pur rideterminando le pene in modo più favorevole, ha negato ulteriori mitigazioni basandosi su due elementi principali: i precedenti penali a carico di entrambi gli imputati e l’intrinseca gravità dei fatti, ancorata a specifiche circostanze concrete e negative emerse nel processo.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati, come previsto dalla legge, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, equitativamente fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32429 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32429 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 13 marzo 202.5 che, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Corte n. 37650 del 3 luglio 2024 e in parziale riforma della decisione resa G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria il 17 marzo 2022, ha ridetermiNOME le pene inflitte NOME COGNOME e a NOME COGNOME nei seguenti termini: anni 5, mesi 2 di reclusione ed euro 26.000 di multa per NOME e anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa p NOME COGNOME, riferendosi le condanne al reato di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 1990. Fatti commessi in Gioia Tauro il 19 settembre 2018 (capo 3) e il 5 ottobre 2018 (capo 12)
Osservato che tanto i tre motivi del ricorso di NOME COGNOME, con cui la difesa cont rispettivamente, la rideterminazione della pena, l’entità dell’aumento a titolo di continuazi la mancata concessione delle attenuanti generiche, quanto i due motivi del ricorso di COGNOME COGNOME i quali la difesa censura, rispettivamente, il diniego delle attenuanti generiche e l’ecces della pena, sono manifestamente infondati, non confrontandosi entrambi i ricorsi con l pertinenti argomentazioni della Corte di appello che, nel rideterminare in senso più favorev le pene inflitte agli imputati a seguito della pronuncia rescindente, ha però rimarcato, in man non irragionevole e in senso ostativo alla possibilità di ulteriori mitigazioni, sia i preceden a carico di entrambi gli imputati, sia l’intrinseca gravità dei fatti, ancorata a specifiche cir fattuali di indubbia pregnanza negativa (cfr. pag. 3-5 della decisione gravata).
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni raziona cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentit sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.