Ricorso Inammissibile: Perché Riproporre le Stesse Censure non Funziona in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro spaccato sui limiti del giudizio di legittimità e sulle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Quando un imputato decide di portare il proprio caso davanti alla Corte di Cassazione, deve presentare motivi di diritto nuovi e specifici, non una semplice riedizione delle argomentazioni già sconfitte nei gradi di merito. Questo principio è stato ribadito con forza in un caso relativo al reato di evasione.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Secondo l’accusa, si era allontanato dal proprio domicilio dove era sottoposto a una misura restrittiva. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, lamentando principalmente due aspetti: un’errata valutazione della sua responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero ritenuto credibile la sua giustificazione, preferendo la versione dei fatti fornita dai suoi congiunti. A suo avviso, questa scelta era stata immotivata e illogica. Inoltre, criticava la decisione di negargli le attenuanti generiche, un beneficio che avrebbe potuto portare a una riduzione della pena.
La Natura del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che i motivi presentati non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomenti giuridici corretti. L’insistenza nel contestare l’attendibilità delle testimonianze e la ricostruzione dei fatti si traduceva in una richiesta, non consentita, di rilettura delle prove. Questo tipo di attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito non è rivalutare il merito della vicenda, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Le sentenze precedenti avevano fornito una motivazione completa e logica sia sulla responsabilità dell’imputato sia sulla scelta di non applicare le attenuanti. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, la Corte ha sottolineato che la decisione sul trattamento sanzionatorio è una prerogativa esclusiva del giudice di merito. In questo caso, il diniego delle attenuanti era stato giustificato in modo esauriente e logico, facendo riferimento all’incerta durata dell’allontanamento dal domicilio. Di fronte a una motivazione coerente, la Corte di Cassazione non ha il potere di intervenire. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza è emblematica perché riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legge e non su una diversa interpretazione dei fatti. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove, già ampiamente discusse nei precedenti gradi di giudizio, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per l’imputato, ciò si è tradotto non solo nella conferma della condanna, ma anche nell’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre gli stessi motivi già respinti nei gradi precedenti con argomentazioni corrette o quando chiede alla Corte una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle sue competenze.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte non riesamina i fatti per decidere chi ha torto o ragione, ma si limita a controllare che i giudici dei tribunali e delle corti d’appello abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente.
La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere sempre contestata in Cassazione?
No. La decisione di concedere o negare le attenuanti generiche è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione a sostegno della decisione è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso esaminato non è avvenuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sed legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condan primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appell proposti motivi, relativi all’accertamento in punto di responsabilità poiché non stata ritenuta attendibile la giustificazione dell’imputato rispetto alla versi fatti fornita dai congiunti, sollecita, in presenza della compiuta e logica motiva delle sentenze di merito, la rilettura diretta delle fonti di prova inammissibi giudizio di legittimità. Del tutto generica la censura sulla mancata applicazi delle circostanze attenuanti generiche che involge, infatti, un profilo d regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusi apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità qua risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circosta attenuanti generiche valorizzando la incerta durata dell’allontanamento d domicilio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. NUMERO_DOCUMENTO 041C-)
Così deciso il9;reah. –a –NUMERO_DOCUMENTO