Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Con l’ordinanza n. 6922/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo perché non tutte le doglianze possono trovare accoglimento in sede di legittimità. Questa decisione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti che un ricorso deve possedere per superare il vaglio della Suprema Corte, distinguendo nettamente tra questioni di diritto e questioni di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. L’imputato lamentava diversi vizi nella decisione dei giudici di secondo grado, articolando il suo ricorso in tre motivi principali.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
I motivi su cui si fondava l’impugnazione erano i seguenti:
1.  Genericità della Motivazione: Secondo il ricorrente, la sentenza d’appello mancava di una motivazione adeguata a sostegno del giudizio di colpevolezza.
2.  Errata Valutazione della Recidiva: L’imputato contestava il riconoscimento della recidiva, ritenendola ingiustificata.
3.  Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche: Infine, si doleva della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Queste censure, sebbene apparentemente pertinenti, miravano in realtà a ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente. 
In primo luogo, ha respinto la censura sulla genericità della motivazione, affermando che la sentenza impugnata delineava in modo puntuale e chiaro gli elementi costitutivi del reato di evasione, basandosi sulle evidenze probatorie emerse. Pertanto, la motivazione era tutt’altro che generica.
Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, relativi alla recidiva e alle attenuanti generiche, la Suprema Corte ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello fosse supportata da una motivazione “sufficiente e non illogica”. I giudici di merito avevano adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive e le loro conclusioni non erano censurabili in sede di legittimità. Tentare di contestare tali valutazioni equivale a chiedere alla Cassazione di sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito, operazione che le è preclusa.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso inammissibile è quello che, mascherandosi dietro presunti vizi di legge, cerca di ottenere una terza valutazione dei fatti. Il giudizio di legittimità si concentra sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica della motivazione, non sulla ricostruzione della vicenda. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti, e non semplicemente proporre una lettura alternativa delle prove. La conseguenza dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, contestavano la valutazione dei fatti e la motivazione su aspetti di merito (come il riconoscimento della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti), chiedendo di fatto alla Cassazione un nuovo giudizio sulla vicenda, compito che non le spetta.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un “giudice di legittimità”?
Significa che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove per decidere se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro (giudizio di merito), ma di controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e completa (giudizio di legittimità).
Quali sono le conseguenze concrete di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 Euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6922  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si contesta in termini di evidente genericità la motivazione sottesa giudizio di responsabilità che la lettura della decisione impugnata smentisce apertamente, risultando puntualmente delineati i profili costitutivi della evasione contestata alla dell’evidenza delle emergenze probatorie all’uopo valorizzate;
con il secondo e il terzo motivo si contestano le valutazioni spese in relazione riconoscimento della recidiva e alla manacata applicazione delle generiche / malgrado anche in parte qua ti a sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto f così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede ·
rilevato che all’inammissi / bilita del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.