Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2284 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2284 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Germania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in ragione della mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato, che per la violazione del principi dell’oltre ogni ragionevole dubbio, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice d merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali
altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, inoltre, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l’argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa – seppur plausibile – a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la genericità e l’indeterminatezza del capo di imputazione, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere tardivamente dedotto ai sensi dell’art. 491 cod. proc. pen., è palesemente smentito dalla lettura della contestazione riportata in sentenza, che contiene, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.