Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è fondamentale comprendere i suoi limiti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio cardine: il giudizio di legittimità non è una terza occasione per discutere i fatti. Analizziamo questa ordinanza per capire perché un ricorso inammissibile può portare non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto in abitazione (artt. 56 e 624-bis del codice penale), pronunciata in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso e il rischio di un ricorso inammissibile
L’imputato ha basato la sua difesa in Cassazione su due principali motivi:
1. Manifesta illogicità e travisamento della prova: Secondo la difesa, i giudici di merito avevano valutato erroneamente le prove, giungendo a una conclusione illogica sulla responsabilità penale.
2. Contraddittorietà e illogicità sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti che avrebbero potuto ridurre la pena.
Tuttavia, questi argomenti si sono scontrati con i paletti procedurali che definiscono il giudizio di legittimità, trasformando l’impugnazione in un ricorso inammissibile.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, ha confermato la condanna e ha aggiunto un’ulteriore sanzione per il ricorrente: il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione che serve da monito sull’uso corretto di questo strumento di impugnazione.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il ‘giudizio di merito’ e il ‘giudizio di legittimità’. La Corte ha spiegato che i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una riproposizione delle stesse censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove, un’attività che è preclusa al giudice di legittimità. Il compito della Suprema Corte non è decidere ‘se i fatti sono andati così’, ma solo ‘se i giudici precedenti hanno applicato correttamente la legge e motivato in modo logico’.
Inoltre, per quanto riguarda la richiesta delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la determinazione della pena (il ‘trattamento sanzionatorio’) rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale decisione può essere censurata in Cassazione solo se frutto di un palese arbitrio o di una motivazione manifestamente illogica, circostanze che non sono state ravvisate nel caso di specie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro esempio dei limiti invalicabili del ricorso in Cassazione. Non si può utilizzare questo strumento per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti o per contestare le scelte discrezionali del giudice di merito, se adeguatamente motivate. Proporre un ricorso basato su tali argomenti non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento di un’ammenda. È quindi essenziale, prima di adire la Suprema Corte, assicurarsi che i motivi di ricorso riguardino esclusivamente vizi di legittimità e non un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice riproposizione di censure già valutate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello. Essi chiedevano alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non al giudice di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la pena decisa dal giudice?
No, di norma non è possibile. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La si può contestare in Cassazione solo in casi eccezionali, ovvero quando la decisione è palesemente arbitraria o basata su una motivazione manifestamente illogica, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo specifico caso, una somma di 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33278 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33278 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI 05PHBVG ) nato il 27/05/1990
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Vv
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna resa il 13 novembre 2020 dal Tribunale di Padova per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato ascritto; contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione al mancato riconoscimento generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito (si vedano, per il primo motivo, la p. 5 della sentenza impugnata; per il secondo motivo, la p. 6); dovendosi altresì ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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