Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Freno
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. Con una decisione netta, i giudici supremi hanno respinto le doglianze di un imputato, ribadendo i criteri fondamentali che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio le dinamiche processuali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva confermato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione, specificamente quelli previsti dagli articoli 337 a 341-bis del codice penale. L’imputato aveva articolato il proprio ricorso su tre punti principali: una contestazione del giudizio di responsabilità, una critica alla dosimetria della pena inflitta e, infine, la lamentela per la mancata sostituzione della pena detentiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche obbligato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali, che evidenziano errori comuni nella redazione dei ricorsi per cassazione.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo e più rilevante motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa delle censure mosse. I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano:
1. Meramente riproduttivi: Il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e adeguatamente valutate nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuovi profili di diritto.
2. Volti a una diversa valutazione dei fatti: L’appello mirava a sollecitare una riconsiderazione delle prove e una diversa ricostruzione della vicenda. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità (cioè della corretta applicazione della legge) e non di merito (cioè della valutazione dei fatti).
3. Obiettivamente generici: Le critiche non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, mancando di individuare precise violazioni di legge o vizi logici nel ragionamento dei giudici d’appello.
L’Incompatibilità tra Sostituzione e Sospensione della Pena
Un altro punto cruciale ha riguardato la richiesta di sostituzione della pena detentiva. La Corte ha rilevato che dalla sentenza impugnata emergeva chiaramente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Questo rendeva la richiesta di una pena sostitutiva intrinsecamente inammissibile, poiché i due istituti sono tra loro incompatibili in questo specifico contesto. La sospensione condizionale, infatti, ‘neutralizza’ l’esecuzione della pena principale, rendendo priva di oggetto la richiesta di sostituirla.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, concentrandosi su vizi di legittimità specifici e dialogando criticamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo è inefficace, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono semplicemente una ripetizione di censure già valutate, mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, oppure sono generici e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile chiedere la sostituzione di una pena detentiva se è già stata concessa la sospensione condizionale?
No, la decisione evidenzia che la richiesta di sostituzione della pena è inammissibile se al condannato è già stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, data l’incompatibilità tra i due istituti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32965 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32965 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il 10/06/1997
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8483/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 b pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla dosimetria dell alla mancata sostituzione della pena detentiva;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diver valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall’altra, obiettivamente g rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 ss. sentenza impugnata da cui, peraltro, si evince la inammissibilità della invocata sostituz della pena in ragione della riconosciuta sospensione condizionale);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jr ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.