Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi confini del giudizio di Cassazione, ribadendo perché un ricorso inammissibile viene respinto senza un’analisi del merito. La Suprema Corte ha delineato con precisione i motivi per cui le doglianze di un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, non potevano trovare accoglimento, fornendo importanti chiarimenti sulla natura del giudizio di legittimità e sul calcolo dei termini di prescrizione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello, presentava ricorso per cassazione basato su cinque distinti motivi. I primi due motivi contestavano la valutazione delle prove e l’affermazione della sua responsabilità penale, chiedendo di fatto alla Corte una nuova e diversa lettura degli elementi probatori. Il terzo motivo lamentava una pena ritenuta eccessiva, mentre il quarto contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Infine, il quinto motivo sollevava l’eccezione di intervenuta prescrizione del reato.
L’Analisi della Corte e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, analizzando e respingendo ogni singolo motivo.
I Motivi sulla Responsabilità Penale
I giudici hanno chiarito che i primi due motivi erano “aspecifici” ed “articolati esclusivamente in fatto”. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove, come il riconoscimento fotografico. Il suo compito è il “giudizio di legittimità”, ovvero verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “esaustiva e conforme” (la cosiddetta “doppia conforme”), non vi era spazio per una nuova analisi.
La Determinazione della Pena e le Attenuanti
Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché la questione non era mai stata sollevata nel precedente grado di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di presentare in Cassazione doglianze nuove. Anche il quarto motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero correttamente motivato la loro scelta valorizzando l'”intensa capacità criminale” del ricorrente, desumibile dai suoi precedenti penali, e l’assenza di elementi positivi a suo favore.
Il Calcolo della Prescrizione: un Ricorso Inammissibile e Infondato
Particolarmente interessante è l’analisi sul quinto motivo. Il ricorrente sosteneva che il reato, commesso il 16 febbraio 2015, fosse ormai prescritto. La Corte ha definito il motivo “generico e manifestamente infondato”. Ha quindi elencato meticolosamente tutti i periodi in cui il termine di prescrizione è rimasto sospeso a causa di rinvii del processo dovuti a legittimi impedimenti dell’imputato o del suo difensore. Sommando queste sospensioni, la Corte ha calcolato che il termine massimo di prescrizione si sarebbe perfezionato solo il 25 febbraio 2025, data successiva a quella della deliberazione.
le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, la netta distinzione tra giudizio di fatto, di competenza dei tribunali di merito, e giudizio di legittimità, riservato alla Cassazione. Quest’ultima non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente esaminato le prove. In secondo luogo, il principio di devoluzione, che impedisce di sollevare in Cassazione questioni non dedotte in appello. Infine, la rigorosa applicazione delle norme sulla prescrizione, che tengono conto degli eventi processuali che ne sospendono il decorso, garantendo che il tempo necessario a celebrare il processo non si traduca in un’ingiusta causa di estinzione del reato.
le conclusioni
L’ordinanza conferma che un ricorso per cassazione, per avere successo, deve concentrarsi su vizi di legge o difetti di motivazione palesi e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. La declaratoria di ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la temerarietà di un’impugnazione priva dei necessari requisiti di legge.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi proposti sono al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità (ad esempio, chiedono una nuova valutazione dei fatti), se sollevano questioni non presentate nel precedente grado di appello, o se sono generici e manifestamente infondati.
La Corte di Cassazione può riconsiderare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle scelte probatorie dei giudici dei gradi inferiori.
Come incidono i rinvii del processo sulla prescrizione del reato?
I rinvii disposti per legittimo impedimento dell’imputato o del suo difensore, o per adesione del difensore a un’astensione di categoria, causano la sospensione del termine di prescrizione. Ciò significa che per tutta la durata del rinvio, il “cronometro” della prescrizione si ferma, e il termine finale per l’estinzione del reato viene posticipato di un periodo corrispondente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46874 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN VITO il 12/04/1965
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrent lamenta violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizi motivazione in ordine alla penale responsabilità, alla sussistenza degli ele costitutivi del reato di cui all’art. 640 cod. pen. ed all’attendi riconoscimento fotografico dell’imputato è aspecifico ed articolato esclusivame in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli el probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme all risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi 5 e 6 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurab sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamen fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede;
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrent genericamente lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell pena in misura superiore al minimo edittale non è consentito, in quanto ha oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescrit a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
rilevato che il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lament violazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai f diniego delle invocate attenuanti, l’intensa capacità criminale del rico desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli al mitigazione della pena (vedi pag. 7 della sentenza impugnata);
rilevato che il quinto motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce l sopravvenuta prescrizione del reato contestato in data anteriore alla pronu della sentenza di appello è generico e manifestamente infondato;
rilevato che in considerazione della data di commissione del reato (16 febbraio 2015) e delle sospensioni del termine di prescrizione disposte nel corso procedimento (rinvio disposto all’udienza del 18 settembre 2017 ai sensi dell’ 420-quater cod. proc. pen.; rinvio disposto all’udienza dell’11/01/2021 legittimo impedimento dell’imputato; rinvio disposto all’udienza del 29 marzo 202
per adesione del difensore dell’imputato all’astensione indetta dagli organism categoria; rinvio disposto all’udienza del 15 marzo 2023 per legitt impedimento del difensore dell’imputato; rinvio disposto all’udienza del 19 ap 2023 per legittimo impedimento del difensore dell’imputato), il termine massim di prescrizione si perfezionerà solo in data 25 febbraio 2025 e, quindi, in successiva all’odierna deliberazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Cons GLYPH e Estensore GLYPH
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