Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 183 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 183 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TREMESTIERI ETNEO il 22/01/1970
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 5 della sentenza impugnata dove si sottolinea l’assenza di una attendibile spiegazione circa l’origine della merce di provenienza furtiva, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, il suddetto motivo non è consentito neppure nella parte in cui lamenta la valutazione effettuata dalla corte di appello ed avente ad oggetto la testimonianza del COGNOME perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice d merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato l ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata ammissione dell’imputato all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, è manifestamente infondato in presenza di una coerente e logica motivazione contenuta nella sentenza impugnata (si veda pag. 4 dove si fa riferimento ai precedenti penali specifici e le professionali modalità di realizzazione del fatto), che ne esclude la sindacabilità in sede di legittimità, in applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza di questa corte secondo cui «l’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati». (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 – 01). Va, inoltre, rilevato come sia del tutto inconferente il richiamo all’art. 131-bis cod. pen. contenuto nel
motivo in esame che, invece, ha ad oggetto la sospensione del procedimento con messa alla prova;
osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostan attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frut mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazio tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenz sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena ir in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata in cui si richiamano gli elementi ostativi richiesto giudizio di bilanciamento tra cui l’assenza di segnali di resipiscen gravità del fatto e il notevole quantitativo di merce di valore) sono, pert incensurabili;
considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) in considerazione delle modalità del fatto, ove consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumo eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.