Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25492 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 13/11/1963
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
che, dei cinque motivi in cui si articola il ricorso, i primi due sono considerato
doglianze meramente GLYPH
di carenze motivazionali del tutto inesistenti;
osservato che il terzo motivo, sulla affermazione di responsabilità rielabora,
senza accenti di novità, tematiche attinenti alla valutazione del merito, fornendo letture alternative ma senza individuare vere e proprie fratture della logicità
argomentativa della sentenza, fondata sul riconoscimento effettuato (oltre che dal
COGNOME, operante di Polizia giudiziaria), anche dal COGNOME nemmeno nominato nel ricorso, che pecca pertanto di aspecificità; osservato ulteriormente che ulteriori
tematiche (mancata audizione del titolare della carta; ipotizzato smarrimento da parte dell’utilizzatrice legittima –COGNOME– della carta elettronica abusivamente
utilizzata; legittimità del possesso della stessa in capo alla RAGIONE_SOCIALE), oltre che confusamente affastellate nel ricorso, sono del tutto inconferenti ed inconcludenti,
e quindi eccentriche, rispetto al tema della affermazione di responsabilità;
ritenuto che il quarto motivo, con cui vengono affrontati plurime questioni giuridiche in maniera del tutto generica, abbia già trovato risposta a pg. 4 della motivazione (sulla pretesa riqualificazione ex art. 647 ovvero 624 cod. pen.), mentre il quinto, diretto ad ‘attaccare’ i profili sanzionatori della sentenza, non considera che il giudizio sul quantum e sul quomodo della pena è riservato al giudice di merito ed è immune dal vaglio di legittimità ogni qual volta si manifesti in una motivazione priva di contraddizioni e manifeste illogicità, nemmeno indicate nel corpo del ricorso, che si limita a riprodurre le doglianze dell’atto di appello, denunciando eccessività e sproporzione della pena, ovvero con generici richiami di giurisprudenza scollegati dal caso concreto, dimostrando di confondere i confini tra atto di appello e ricorso per cassazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Consi lier Estensore GLYPH
La Presidente