Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22512 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22512 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAIVANO il 16/08/1960
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 20 dicembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Napoli Nord del 16 febbraio 2024 con cui – per quanto di specifico interesse in questa sede – Vivace NOME era stata condannata alla pena di anni otto, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 44.445,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 2 I. 2 ottobre 1967, n. 865; 23 I. 18 aprile 1975, n. 110; 648 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: contraddittorietà, manifesta illogicità e omissione della motivazione in ordine alla sussistenza della sua responsabilità penale per i reati ascrittile; violazione di legge e difetto d motivazione con riguardo all’omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, rest immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come l’imputata in realtà invochi
un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di me
punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso, confrontarsi, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico segu
giudici di merito, mediante cui sono pervenuti ad affermare, in ragione complessivo compendio probatorio in atti (cfr. pp. 6 e ss. della sent
impugnata), il pieno riconoscimento della responsabilità penale della preven in ordine all’integrazione dei delitti a lei contestati.
2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr.
ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il g secondo grado ha ritenuto di negare all’imputata il riconoscimento del benefi
62-bis ex art.
cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede
legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cort Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2025
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Il Consigliere estensore