Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11873 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAMA NOME COGNOME nato a OSIO SOTTO il 10/01/1981
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39399 /2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 febbraio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, rimodulando la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2); artt. 81 cpv, 493 ter; artt. 56, 493 ter; artt. 624 bis, 62 cod. pen.;
Precisato che non si è tenuto conto della memoria depositata dal difensore dell’imputato il 25.2.25 perché essa è stata depositata tardivamente, senza il rispetto del termine di cui all’art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, si tratta di un termine previsto a pena di decadenza che, ove non rispettato, determina l’impossibilità di considerare il contenuto degli atti intempestivamente depositati (Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, De Silvio, Rv. 269673; Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012 , COGNOME, Rv. 252215).
Nel caso in esame, il ricorrente lamenta un’erronea valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, prospettando una diversa ricostruzione della vicenda in chiave innocentista, ma senza evidenziare errori logico-giuridici nella sentenza impugnata. Quanto al travisamento della prova, il ricorrente lo denunzia, ma senza la specificità richiesta dalla giurisprudenza d questa Corte sul punto. A questo riguardo, si ricorda che tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un’informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità – è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri d Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento dell decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che poss integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettu degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente co maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottat dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552)..
Ritenuto che la doglianza relativa alla riqualificazione del fatto sub 4) nella fattispecie cui art. 624 cod. pen. – furto semplice- è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla .sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o ch sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME). Non osta a tale conclusione la possibile riconducibilità della questione al novero della qualificazione giuridica. Se è vero infatti, che la Corte di cassazione è sempre Giudice della qualificazione giuridica del fatto ex art. 609 cod. proc. pen., anche a prescindere da una sollecitazione di parte, tale potestà di intervento officioso trova un limite laddove la diversa qualificazione passi attraverso una differente ricostruzione in fatto che non emerge dalle sentenze di merito (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272651; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013 , dep. 2014, COGNOME, Rv. 258262; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Ross, Rv. 259730). Nel caso di specie, sarebbe stato necessario sollecitare la Corte di appello al fine di verificare se il furto fosse st commesso all’interno di una sezione dell’azienda assimilabile ai luoghi di privata dimora secondo gli insegnamenti di Sezioni Unite D’COGNOME.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva – non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente