Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12890 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12890 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 64 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato truffa, è aspecifico in quanto reiterativo di doglianze inerenti alla ricostruzione dei f all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termi precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quind proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della C Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati (vedi pagg. 1-3 della sentenz impugnata)7 tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termin contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
considerato il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in quanto hanno ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello e non rilevab4 d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Deve esser ribadi che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi pro dall’impugnazione. In tal caso le censure dedotte per la prima volta nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, NOME COGNOME, Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, NOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025