Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7868 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7868 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 26/05/1979
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
rilevato che il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione dell’art. 131-bis, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è aspecifico e non consentito in sede di legittimità. La Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione del valore significativo del danno subito dalla persona offesa e dei plurimi precedenti penali della medesima indole di cui l’imputato è gravato, precedenti che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, è aspecifico. L’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva;
considerato che il quarto motivo di ricorso di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione
in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di resipiscenza (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.