Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa concludersi con una declaratoria di ricorso inammissibile, evidenziando i rigidi paletti procedurali che regolano il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Il caso riguarda un individuo condannato per truffa che ha tentato di ribaltare la decisione della Corte d’Appello, ma si è scontrato con principi fondamentali del nostro sistema processuale. Analizziamo insieme i motivi della decisione e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di truffa, ha presentato ricorso per cassazione basandolo su diversi motivi. In primo luogo, lamentava un presunto difetto di querela, sostenendo che l’atto presentato dalla persona offesa non fosse idoneo a dare avvio all’azione penale. In secondo luogo, denunciava una violazione del diritto di difesa, asserendo di non aver ricevuto copia di tutti gli atti processuali dalla cancelleria. Infine, contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendo una propria “rilettura” delle prove che, a suo dire, lo scagionerebbe.
La Valutazione dei Motivi del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta per ognuno di essi.
La Validità della Querela
Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che la volontà di punire il colpevole era stata espressa in modo inequivocabile dalla persona offesa, la quale aveva utilizzato nel suo atto le espressioni “querela” e “invoco giustizia”. Tali termini sono stati ritenuti più che sufficienti a manifestare l’intento punitivo richiesto dalla legge.
La tardività dell’eccezione processuale e il ricorso inammissibile
Il secondo motivo, relativo alla violazione del diritto di difesa, è stato dichiarato ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato una mancanza procedurale decisiva: la questione non era mai stata sollevata come motivo di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce, a pena di inammissibilità, che determinate violazioni procedurali, se non eccepite con l’appello, non possono essere fatte valere per la prima volta in Cassazione. L’imputato avrebbe dovuto contestare tale omissione già nel precedente grado di giudizio.
L’impossibilità di rivalutare i fatti in Cassazione
Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. La difesa chiedeva alla Corte una nuova valutazione delle prove, un’operazione che esula completamente dai poteri del giudice di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di merito, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Prospettare una diversa, seppur plausibile, ricostruzione dei fatti non integra un vizio che la Corte possa sanare. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva ai giudici dei primi due gradi di giudizio.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile nella sua interezza. Oltre alle ragioni già esposte, i giudici hanno confermato la correttezza della decisione di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte d’Appello aveva infatti giustificato tale condizione evidenziando che l’imputato non aveva fornito alcun elemento per dimostrare la “gravosità o l’impossibilità dell’adempimento”. In assenza di prove contrarie, la condizione è stata ritenuta legittima e proporzionata.
La decisione finale, quindi, non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un vaglio preliminare di ammissibilità, che il ricorso non ha superato. La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi cardine del processo penale. Il primo è il principio di tassatività dei motivi di ricorso e l’importanza di sollevare ogni eccezione nel momento processuale corretto. Dimenticare di eccepire una violazione in appello può precludere per sempre la possibilità di farla valere. Il secondo è la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non riscrive la storia del processo, ma vigila sulla corretta applicazione delle regole del gioco. Chi presenta un ricorso chiedendo una nuova valutazione delle prove è destinato a vederlo dichiarato ricorso inammissibile.
Cosa rende un ricorso per cassazione inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se, tra le altre cose, solleva motivi non consentiti dalla legge, come la richiesta di una nuova valutazione delle prove, oppure se propone per la prima volta questioni procedurali che dovevano essere sollevate nel giudizio di appello.
Perché è importante sollevare tutte le contestazioni in appello?
Perché la legge, in molti casi, prevede che le violazioni procedurali non contestate nel giudizio d’appello non possano più essere fatte valere in Cassazione. Si tratta di una preclusione processuale che rende il motivo di ricorso inammissibile.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20420 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20420 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il 24/07/1955
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
UPP non ha provveduto
Letti il ricorso di COGNOME COGNOME e la memoria successivamente dallo stesso presentata, recante la data del 17/1/2025, rilevato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al difetto di querela in relazione al reato di cui all’art cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell’inequivoca volontà di punizione del colpevole correttamente riconosciuta dalla sentenza impugnata all’atto presentato dalla persona offesa COGNOME Antonio alla Procura dell Repubblica, contenente le espressioni “querela” ed “invoco giustizia”;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del diritto difesa per non aver ricevuto dalla cancelleria copia di tutti gli atti del procedime richiesti, è inammissibile in quanto non risulta essere stata previamente dedot come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi d gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
che il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché – a fronte di una sentenza che riconosce nell’imputato l’autore materiale del reato sul rilievo che s assicurato il profitto degli artifici e raggiri incassando la somma port dall’assegno ricevuto dalla persona offesa sul proprio conto corrente – prospett una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esul dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riserva in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legitt la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazion delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, COGNOME, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369);
che la sentenza impugnata è immune da vizi logici eo giuridici laddove ha giustificato la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile sul rilievo che ness elemento era stato dedotto al fine di dimostrare “la gravosità o l’impossibil dell’adempimento per l’imputato”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.