Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Il percorso della giustizia è scandito da regole precise, soprattutto quando si giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti di questo giudizio e le conseguenze di un ricorso inammissibile. In questa analisi, vedremo perché la Suprema Corte ha respinto le doglianze di un imputato, confermando la sua condanna e aggiungendo l’onere delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato era stato giudicato colpevole per un reato legato agli stupefacenti, specificamente inquadrato nell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tentando di ribaltare l’esito dei precedenti gradi di giudizio.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali. Il primo motivo sollevava una presunta violazione di una norma del codice di procedura penale. Il secondo, invece, mirava a una diversa lettura delle prove raccolte, contestando la valutazione sulla sua responsabilità.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni puramente procedurali, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni. Questa decisione si fonda su due pilastri del nostro sistema processuale:
1. Divieto di motivi nuovi: La questione processuale sollevata nel primo motivo non era mai stata presentata al giudice d’appello. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: non si possono introdurre per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni che dovevano essere sottoposte ai giudici dei gradi precedenti.
2. Limiti del giudizio di legittimità: Il secondo motivo è stato considerato un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione. Il suo compito, infatti, non è quello di ricostruire i fatti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha motivato la sua decisione in modo chiaro e perentorio. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno richiamato una giurisprudenza costante che impedisce di ‘saltare’ un grado di giudizio, presentando doglianze nuove direttamente in Cassazione. Questo garantisce l’ordine e la coerenza del processo. Per la parte del primo motivo che reiterava argomenti già discussi in appello, la Corte ha semplicemente notato che la Corte territoriale aveva già fornito una risposta adeguata e priva di vizi logici.
Sul secondo motivo, la Corte ha sottolineato che le argomentazioni del ricorrente rappresentavano una ‘diversa lettura del compendio istruttorio’. In altre parole, si chiedeva ai giudici di legittimità di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, già compiuta, dei giudici di merito. Questo è esattamente ciò che la Cassazione non può fare. Il suo ruolo è quello di ‘guardiano della legge’, non di ‘terzo giudice del fatto’. Pertanto, le censure che non superano questo vaglio preliminare sono destinate all’inammissibilità.
Le Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. L’ordinanza si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria, come chiarito dalla Corte Costituzionale, è una conseguenza quasi automatica dell’inammissibilità, salvo rarissime eccezioni. La decisione rafforza un messaggio fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: il ricorso per cassazione non è un’ulteriore occasione per discutere i fatti, ma uno strumento tecnico destinato a correggere specifici errori di diritto. La sua proposizione deve essere ponderata e fondata su vizi concreti della sentenza impugnata, pena la sua irrimediabile bocciatura.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché uno dei motivi sollevava una questione procedurale mai presentata al giudice d’appello, mentre l’altro motivo rappresentava un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle Ammende.
È possibile presentare nuovi argomenti per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui non possono essere sottoposte al suo vaglio questioni non precedentemente esaminate dal giudice di appello. Il ricorso deve vertere sui punti già discussi nei gradi di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44448 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44448 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Roma di condanna, all’esito di rito abbreviato, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Fonte Nuova il 16 ottobre 2019;
considerato che il primo motivo di ricorso concerne, in parte, questione (violazione dell’art.350 cod. proc. pen.) non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, COGNOME, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414) e, in parte, doglianza (prova della responsabilità) che reitera analogo argomento già adeguatamente vagliato dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi;
considerato che le argomentazioni poste a base del secondo motivo di ricorso rappresentano la prospettazione di una diversa lettura del compendio istruttorio e propongono, dunque, una rivisitazione delle prove non consentita in sede di legittimità, e che per i motivi indicati le censure non superano il vaglio di ammissibilità;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il P GLYPH ente t e ensore