Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CANCELLARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Potenza ne ha confermato la condanna per il reato continuato di lesioni personali lievissime aggravate, minaccia e porto di armi od oggetti atti ad offendere;
che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge sostanziale e processuale nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, attraverso deduzioni fondate su argomenti aspecifici, si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge sostanziale e processuale nonché vizi motivazionali in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è indeducibile in questa sede, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto che, nel tentativo di prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, reiterano doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha escluso la configurabilità del reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni con violenza alle persone non solo sulla base del difetto di prove circa l’avvenuta aggressione alla cagnolina dell’imputato da parte della persona offesa ma anche alla luce del macroscopico eccesso della violenza rispetto al diritto che si pretende essere stato abusivamente esercitato (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
che il terzo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non è consenl:ito dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativo di doglianze già prospettate in grado di appello ed ivi congruamente disattese con argomenti giuridici corretti e non scanditi da specifica critica, avendo il giudice di secondo grado escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alla luce delle modalità della condotta nonché della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ritenuta gravante sul prevenuto (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
che il quarto motivo di ricorso, nella parte in cui contesta l’applicazione della circostanza aggravante della premeditazione, non è consentito in sede di legittimità, poiché, reiterando doglianze già adeguatamente considerate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che argomenta compiutamente e correttamente circa la sussistenza degli elementi costitutivi della
predetta aggravante (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata);
che, altresì, il quarto motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia l’illegittimità della pena, contestando il riconoscimento della recidiva reiterata, il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nonché la mancata concessione del beneficio della non menzione, è generico, in quanto prospetta deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, connotandosi altresì come aspecifico in quanto privo della necessaria correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 marzo 2024
Consiglier# estensore
Il Pres lente