Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36413 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina pluri-aggravata, non è consentito in sede di legittimità perché è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, pur avendo formalmente contestato un vizio di motivazione, il ricorrente, con il suddetto motivo di ricorso, ha prospettato una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prov e, pertanto, così formulato, il motivo non è deducibile in sede di legittimità stant la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma
anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 de 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, e in conformità ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, ha esplicitato le ragioni suo convincimento (cfr. la pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazion di responsabilità dell’imputato;
che, inoltre, va osservato come il rilievo difensivo circa l’insufficienza del materiale probatorio sulla base del quale affermare la colpevolezza dell’odierno ricorrente e l’omessa valutazione delle prove a discarico, non solo risulta privo della necessaria specificità, non confrontandosi effettivamente con la motivazione fornita dalla Corte territoriale sul punto, come più sopra indicato, ma non trova neppure specifici riscontri nell’esito dell’istruttoria di primo grado, né tanto men si è tradotto in nuove richieste istruttorie tempestivamente articolate, ovvero fondate su elementi di novità sopravvenuti;
osservato, infine, che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla dosimetria della pena è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la 4 della sentenza impugnata);
che, inoltre, la censura attinente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, dovendosi ribadire sul punto il principio, affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv.
281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01);
che, tra l’altro, anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle suddette circostanze attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.