Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39880 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono disgiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Enna per il reato di cui all’art. 612 cod. pen. per entrambi gli imputati, nonché per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. per COGNOME e per il reato di cui all’art. 4 L. 110/1975 per COGNOME.
Lette le conclusioni e relativa nota spese, pervenute in data 3/10/2024, a firma del difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, per la costituita parte civile COGNOME NOME.
Considerato che il primo motivo di COGNOME NOME, che lamenta violazione di legge per l’errata applicazione dell’art. 612 cod. pen. e dell’art. 582 cod. pen. è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte unicamente a fornire una versione alternativa degli accadimenti; è altresì generico nella parte in cui si limita a richiedere una diversa qualificazione giuridica delle lesioni.
Rilevato che il secondo motivo di COGNOME NOME, che lamenta la violazione della legge per la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2: gravità delle minacce, entità delle lesioni cagionate, l’avere agito mentre la persona offesa era intenta a spegnere un incendio nella sua proprietà) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME, che denunzia la falsa applicazione dell’art. 530 comma 3 cod. proc. pen. nonché la sussistenza della causa di giustificazione di cui all’art.52 cod. pen., è costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché generico nelle censure.
Considerato che il secondo motivo di ricorso di COGNOME NOME, con il quale si contesta la violazione della legge in relazione all’ applicazione dell’art. 4 della L. 110/1975, è inammissibile in quanto tende ad ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che le conclusioni di parte civile sono pervenute solo in data 3 ottobre 2024, nel mancato rispetto dei 15 giorni antecedenti l’udienza e risultano come tali intempestive.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consigliere estensore